Ricorso Inammissibile: Quando il “Deficit Uditivo” non Giustifica
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha affrontato un caso interessante che mette in luce i limiti del ricorso per Cassazione e i criteri di valutazione delle prove. La vicenda riguarda un ricorso inammissibile presentato da un imputato che, a causa di un presunto deficit uditivo, sosteneva di non aver sentito il campanello durante un controllo delle forze dell’ordine. Analizziamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari, ha proposto ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso si fondava sulla modalità con cui era stato effettuato un controllo da parte degli agenti. L’imputato sosteneva di essere affetto da un “deficit uditivo” e che, per tale ragione, avrebbe potuto non sentire il campanello della propria abitazione, pur essendo questo funzionante. Di conseguenza, secondo la sua tesi, il controllo e le relative conseguenze giuridiche dovevano essere considerati invalidi.
La Valutazione del ricorso inammissibile in Appello e in Cassazione
La Corte di Appello di Bari aveva già esaminato e respinto questa argomentazione. I giudici di secondo grado avevano ritenuto la motivazione solida e priva di vizi, sottolineando un aspetto cruciale: in precedenti occasioni, i controlli erano stati effettuati con le medesime modalità ed erano andati a buon fine. Questo elemento rendeva logica la valutazione secondo cui il deficit uditivo dell’imputato non fosse così grave da impedirgli di percepire il suono del campanello.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha confermato la posizione della Corte d’Appello, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che le doglianze del ricorrente non sollevavano questioni di legittimità, ma miravano a una nuova e non consentita valutazione del compendio probatorio.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte sono chiare e si articolano su diversi punti fondamentali:
1. Genericità e Reiterazione: Il motivo del ricorso è stato giudicato come una semplice e generica ripetizione di una questione già affrontata e risolta in modo esauriente dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi profili di diritto o vizi logici della sentenza impugnata.
2. Divieto di Rivalutazione del Merito: La Cassazione ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Le censure del ricorrente sulle modalità del controllo e sulla rilevanza del suo deficit uditivo rappresentano un tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti e delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità.
3. Logicità della Motivazione d’Appello: La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di secondo grado del tutto logica e coerente. L’aver considerato gli esiti positivi dei controlli precedenti, effettuati con le stesse modalità, è un argomento forte che sminuisce la rilevanza del deficit uditivo come causa giustificatrice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre spunti di riflessione importanti. In primo luogo, evidenzia come un ricorso per Cassazione debba concentrarsi su vizi di legge o di motivazione (illogicità manifesta), e non sulla semplice contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In secondo luogo, dimostra che la valutazione di una condizione personale, come un deficit fisico, deve essere contestualizzata con tutti gli altri elementi probatori disponibili. Infine, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente, che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto una generica ripetizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, e perché mirava a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Il deficit uditivo dell’imputato è stato considerato una valida giustificazione?
No, la Corte ha ritenuto irrilevante il deficit uditivo. La motivazione si basa sul fatto che precedenti controlli, avvenuti con le stesse modalità, avevano avuto esito positivo, dimostrando che la sua condizione non era così grave da impedirgli di sentire il campanello.
Quali sono state le conseguenze economiche della decisione per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agen considerazione della circostanza che il campanello dell’abitazione anche se funzionant potrebbe non essere stato sentito dall’imputato perché affetto da “deficit uditivo”, investo modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio;
ritenuto che il motivo reitera, in modo del tutto generico, la stessa questione già affron risolta dalla Corte di appello di Bari con motivazione immune dai vizi denunciati, se considerare gli esiti positivi dei precedenti controlli avvenuti con le stesse modalità, che non illogica la valutazione operata nel giudizio di merito in merito alla irrilevanza della dell’imputato apprezzata come non talmente grave da impedire di sentire il suono del campanello;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 16 febbraio 2024
Il Consigli
Il,COGNOME
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