Ricorso Inammissibile: L’Importanza dei Termini nel Processo Penale
L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: il rispetto dei termini perentori per le impugnazioni. Un errore nel calcolo o un ritardo nel deposito possono portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, vanificando ogni possibilità di riesame della decisione. Questo caso specifico offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte gestisce la manifesta intempestività di un ricorso.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La sentenza era stata emessa il 7 giugno 2023 e il giudice si era riservato un termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni, scaduto il 5 settembre 2023.
Secondo l’art. 585 del codice di procedura penale, il termine per proporre ricorso è di 45 giorni. Tale termine, nel caso di specie, sarebbe quindi scaduto il 20 ottobre 2023. Tuttavia, il procedimento si era svolto in absentia, ovvero in assenza dell’imputato. Questa circostanza fa scattare l’applicazione del comma 1-bis dello stesso articolo, che concede un ulteriore termine di 15 giorni. Di conseguenza, la scadenza ultima per la presentazione del ricorso era fissata per il 4 novembre 2023.
Il ricorso, invece, è stato trasmesso alla cancelleria del giudice competente solo in data 11 novembre 2023, ben oltre il termine ultimo consentito dalla legge.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, rilevata la tardività del deposito, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata adottata con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura è prevista per i casi in cui l’inammissibilità è palese e oggettiva, come appunto nel caso di manifesta intempestività, e non richiede la convocazione di un’udienza formale.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che potessero escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità, lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono lineari e si fondano su un calcolo matematico dei termini. La Corte ha ricostruito con precisione il dies a quo (il giorno da cui inizia a decorrere il termine) e il dies ad quem (il giorno finale). Ha sottolineato come il termine di 45 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), dovesse essere necessariamente sommato al termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal comma 1-bis per i processi in absentia. La somma di questi periodi portava inequivocabilmente la scadenza al 4 novembre 2023. Il deposito del ricorso, avvenuto l’11 novembre 2023, era pertanto palesemente tardivo, integrando un vizio oggettivo di “manifesta intempestività” che non lasciava spazio a interpretazioni diverse.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la perentorietà dei termini. Il mancato rispetto delle scadenze fissate dalla legge per compiere un atto processuale comporta la decadenza dal diritto di compierlo, con conseguenze irreversibili per la parte. In materia di impugnazioni, ciò significa la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice superiore. Il caso evidenzia come la negligenza o l’errore nel calcolo dei termini processuali non sia scusabile e conduca, oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, anche a sanzioni economiche a carico del ricorrente. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito sull’importanza di una gestione attenta e scrupolosa delle scadenze processuali.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intempestività, poiché è stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dalla legge.
Come è stato calcolato il termine finale per presentare il ricorso?
Il termine è stato calcolato sommando il termine ordinario di 45 giorni (dalla scadenza del deposito delle motivazioni della sentenza) con un termine aggiuntivo di 15 giorni, previsto specificamente per i casi in cui il processo si è svolto in absentia.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8023 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCANDALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATI-0 E IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività, giacché trasmesso alla Cancelleria del giudice a quo solo in data 11 novembre 2023, oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto dall’art. 585, corna 1, lett. c), dalla data di scadenza del termin giorni) assegNOME dal giudice per il deposito delle motivazioni della sentenza emessa il giugno 2023 (sent. dep. entro il 5 settembre 2023); a tale termine (20 ottobre 2023) devono aggiungersi 15 giorni (processo in absentia) indicati al comma 1 bis dello stesso art. 585 cod. proc. pen.; il termine scadeva pertanto il 4 novembre 2023 (20 ottobre più 15 gg.).
La declaratoria di inammissibilità va adottata con procedura de plano per l’aspetto obiettivo del vizio rilevato (manifesta intempestività), ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.