Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4199 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4199 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Turchia il 01/05/1979
avverso la sentenza del 27/12/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene NOME COGNOME che conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente all’omessa valutazione dell’art.19 comma 2, I. n. 69 del 2005, rigetto nel r udito il difensore, avvocato NOME COGNOME difensore di COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 27 dicembre 2024, la Corte di appello Perugia ha disposto la consegna di RAGIONE_SOCIALE all’Autorità giudiziar
austriaca in relazione al Mandato di arresto europeo emesso da “Public Prosecutor di Eseinstadt with approvai of the General Court” il 27 novembre 2024 per delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti commessi nel febbraio del 2016.
La Corte di appello, previo interrogatorio, ha convalidato l’arresto, applicato nei confronti del COGNOME COGNOME la misura non custodiale dell’obbligo di dimora nel Comune di Perugia e, di conseguenza, ordinato la consegna all’Autorità giudiziaria austriaca del cittadino turco, dando lettura della decisione alle part presenti.
COGNOME per mezzo del difensore avvocato NOME COGNOME con ricorso presentato il 3 gennaio 2025 avverso la suindicata sentenza deduce:
vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 18-bis, comma 1, lett. b), I. 22 aprile 2005, n. 69 ex art. 606, comma 1, lett. b ed e), cod. proc. pen. là dove la Corte territoriale ha escluso che le condotte criminose oggetto di mandato di arresto europeo siano state commesse in tutto o in parte sul territorio italiano;
violazione di legge in relazione all’art. 19, comma 2, I. cit., non avendo la Corte territoriale subordinato la consegna alla condizione che l’odierno ricorrente venisse ricondotto in Italia per scontarvi la eventuale pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Ed invero, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 22, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, avvenuta attraverso la lettura in udienza alle parti presenti il 27 dicembre 2024, udienza alla quale il ricorrente era presente. Poiché il ricorso è stato presentato i 3 gennaio 2025, decorsi cinque giorni dalla decisione resa pubblica con la lettura alle parti presenti (scaduti il 2 gennaio 2025), lo stesso risulta tardivamente proposto.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, le n. 69 del 2005.
Così deciso il 30/01/2025.