Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità dell’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale: la genericità dei motivi conduce inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo caso riguarda due imputati che si sono visti respingere il proprio appello alla Suprema Corte a causa della vaghezza delle loro contestazioni, senza riuscire a scalfire la solidità della decisione del giudice di secondo grado.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Decisione della Corte Territoriale
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Milano, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza. Il fulcro del loro ricorso si basava su presunte ‘carenze motivazionali’ della decisione di secondo grado. Tuttavia, i ricorrenti hanno formulato le loro doglianze in termini estremamente vaghi, senza precisare in modo specifico quali punti della motivazione della Corte d’Appello fossero errati o carenti. In sostanza, il loro atto si limitava a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, senza però confrontarsi direttamente e criticamente con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici del merito.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi presentati e ha concluso per la loro manifesta infondatezza, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato come un ricorso, per essere ammissibile, non possa limitarsi a evocare genericamente dei vizi. È necessario che l’appellante crei una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e i motivi specifici per cui tali ragioni sono ritenute errate. Non basta offrire una propria versione dei fatti; bisogna demolire, sul piano logico e giuridico, il ragionamento del giudice precedente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. I giudici hanno rilevato che i ricorrenti non hanno contestato la sentenza d’appello nei suoi contenuti effettivi. Hanno ignorato le affermazioni del provvedimento censurato, evitando un confronto diretto. Un’impugnazione che non contiene una critica argomentata e specifica alla decisione precedente è, per definizione, generica. La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di questa correlazione critica, il ricorso si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e specificità. È indispensabile analizzare a fondo la sentenza che si intende contestare e articolare le proprie censure in modo chiaro e puntuale, dimostrando dove e perché il giudice abbia errato. Proporre una semplice narrazione alternativa, senza un’analisi critica della decisione impugnata, equivale a presentare un ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e vaghi. I ricorrenti non hanno specificato quali fossero le doglianze trascurate dalla Corte d’Appello, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle prove senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione deve avere una ‘correlazione’ tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi dell’appello?
Significa che l’atto di impugnazione non può ignorare le argomentazioni della sentenza precedente. Deve, al contrario, analizzarle e contestarle punto per punto, dimostrando in che modo il giudice di grado inferiore avrebbe commesso un errore di diritto o di logica.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36816 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36816 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LEGNANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadirsi come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2025.