Ricorso Inammissibile: Guida ai Requisiti Essenziali in Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dell’atto può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di esame nel merito e comportando conseguenze economiche significative. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei requisiti indispensabili per superare questo primo, fondamentale vaglio.
Il Caso in Analisi: un Appello Generico
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’individuo, tramite il suo legale, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi ai giudici della Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere un annullamento o una riforma della sentenza precedente, ritenuta ingiusta o viziata.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato l’atto, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente procedurale. La Corte ha stabilito che l’appello non possedeva le caratteristiche formali minime richieste dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione addotta dai giudici. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché mancava di una “enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono”. In parole semplici, l’atto era generico. Chi si rivolge alla Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso verso la sentenza impugnata, ma deve articolare critiche precise e puntuali.
È necessario indicare chiaramente:
1. Le parti della sentenza che si contestano: quali specifici passaggi o argomentazioni della decisione precedente sono errati.
2. Le ragioni di diritto: quali norme giuridiche si ritengono violate e come.
3. I dati di fatto: quali elementi fattuali sono stati, a giudizio del ricorrente, mal interpretati o ignorati dal giudice precedente.
L’assenza di questi elementi trasforma il ricorso in un mero lamento, privo della struttura tecnica necessaria per consentire alla Corte di svolgere il proprio ruolo di giudice della legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Costi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale. Un ricorso inammissibile non solo vanifica l’ultima opportunità di difesa, ma comporta anche un’ulteriore sanzione economica. La condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di appelli superficiali o dilatori. Per gli avvocati e i loro assistiti, questo caso serve come un monito cruciale sull’importanza di redigere atti di impugnazione con la massima cura, precisione e rigore tecnico, pena la chiusura definitiva del processo con un aggravio di costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, ovvero mancava dell’enunciazione di specifiche richieste e della connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a loro sostegno.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale decisione era stata impugnata con il ricorso?
Il ricorso era stato presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24852 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 019GLER) nato il 17/05/1981
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 10382/25 AHMETOVIC
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
334 cod. pen.);
i motivi di ricorso;
Esaminati
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di
responsabilità per il reato contestato, sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni, non confrontandosi con il contenuto della sentenza che ha
dichiarato l’appello inammissibile per tardività, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025