Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione non supera il vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un’ordinanza recente ha ribadito questi principi, dichiarando un ricorso inammissibile e fornendo importanti chiarimenti sui requisiti che un’impugnazione deve possedere per essere esaminata nel merito. Il caso riguardava l’opposizione a un provvedimento di espulsione, ma le lezioni che se ne traggono hanno una valenza generale.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero si era opposto al provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la sua opposizione. Contro questa decisione, il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali: la presunta violazione del diritto alla vita privata e familiare e un vizio procedurale legato alla mancata assistenza di un interprete.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente sosteneva, in primo luogo, che la decisione del Tribunale di Sorveglianza non avesse adeguatamente considerato l’impatto dell’espulsione sulla sua vita privata e familiare, in violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu). Secondo la difesa, la valutazione era stata approssimativa.
In secondo luogo, si lamentava la violazione dell’art. 143 del codice di procedura penale, sostenendo che la mancata nomina di un interprete durante il procedimento avesse causato una nullità.
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi della Corte offre una guida preziosa su come formulare correttamente un’impugnazione.
Il Primo Motivo: la Genericità che non Paga
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘generico’. Perché? Perché, secondo i giudici, il ricorso si limitava a criticare la decisione in modo superficiale, senza confrontarsi punto per punto con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo, infatti, aveva affrontato in modo specifico e adeguato tutti i profili relativi all’art. 8 Cedu, bilanciando il diritto dell’individuo con le esigenze di ordine pubblico. Un ricorso efficace non può limitarsi a enunciare un principio violato, ma deve dimostrare dove e come la motivazione del giudice precedente sia stata errata o carente.
Il Secondo Motivo: la Prova del Pregiudizio
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, ma per una serie di ragioni procedurali precise. La Corte ha sottolineato che il ricorrente:
1. Non ha dimostrato che l’assistenza di un interprete fosse stata effettivamente richiesta.
2. Non ha specificato per quali atti del procedimento l’interprete sarebbe stato necessario.
3. Non ha rappresentato quale concreto pregiudizio avesse subito dalla sua assenza. Anzi, il fatto che l’interessato avesse presentato personalmente il reclamo iniziale indeboliva questa tesi.
4. Non ha provato di aver eccepito la presunta nullità (che è a regime intermedio) nell’udienza di opposizione, ovvero nella prima occasione utile come richiesto dalla legge.
In sostanza, non basta lamentare una violazione procedurale; bisogna dimostrare di averla contestata tempestivamente e di aver subito un danno concreto e reale a causa di essa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia di legittimità è subordinato al rispetto di requisiti formali e sostanziali rigorosi. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito: le impugnazioni devono essere specifiche, argomentate e fondate su prove concrete, specialmente quando si lamentano vizi procedurali. Affermazioni generiche o doglianze tardive sono destinate a non trovare accoglimento.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni contenute nella motivazione del provvedimento impugnato, ma si limita a criticare la decisione in modo approssimativo o a riproporre le stesse tesi già respinte, senza indicare le specifiche lacune o errori logico-giuridici del giudice precedente.
Per contestare la mancata assistenza di un interprete, cosa deve dimostrare il ricorrente?
Il ricorrente deve dimostrare una serie di elementi: di aver effettivamente richiesto l’assistenza di un interprete, di indicare per quali atti specifici fosse necessario, di aver subito un concreto pregiudizio dalla sua assenza e di aver sollevato l’eccezione di nullità nella prima occasione processuale utile, come l’udienza di opposizione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta la fine del processo, senza che la Corte esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2094 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2094 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAXWELL PRINCEC nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 5.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano h rigettato l’opposizione all’espulsione, che era stata disposta dal Magistrato sorveglianza di Milano ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998;
Ritenuto che il primo motivo sia da considerarsi generico, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento, che, contrariamente a quanto dedotto con approssimazione, affronta specificamente e adeguatamente tutti i profili da valutare nell’ottica di evitare che l’espulsione possa risolversi in una ingere nella vita privata e familiare dell’interessato ex art. 8 Cedu;
Ritenuto che il secondo motivo sia manifestamente infondato, in quanto il ricorso non fornisce dimostrazione che l’assistenza di un interprete fosse stata richiest non indica per quale degli atti indicati dall’art. 143 cod. proc. pen. occorre l’interprete, non rappresenta quale concreto pregiudizio avrebbe subìto i ricorrente per effetto della mancata assistenza dell’interprete (tenuto conto c COGNOME ha presentato il reclamo “personalmente” e successivamente il ricorso) e non allega che l’eventuale nullità derivante dalla lamentata inosservanza dell’ar 143 cod. proc. pen. (da considerarsi a regimo intermedio) sia stata eccepita nell’udienza di opposizione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con l conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025