Ricorso Inammissibile: Quando la Mancanza di Specificità Costa Cara
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede un rigore formale che non ammette approssimazioni. Un ricorso inammissibile non solo impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo aver visto respinta dal Tribunale di Sorveglianza la propria istanza per ottenere l’affidamento e la detenzione domiciliare, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Attraverso il suo legale, proponeva ricorso deducendo una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nel provvedimento del tribunale.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si rivelava fin da subito problematico, non tanto per la fondatezza delle richieste, quanto per il modo in cui erano state formulate.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede in un vizio fondamentale dell’atto: la sua genericità. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse “de-assiale” rispetto al provvedimento impugnato, ovvero non centrasse il punto della questione. Invece di criticare specificamente le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza, il ricorrente si era limitato a enunciare principi di diritto generali, senza collegarli concretamente al suo caso.
Questo approccio viola uno dei requisiti cardine del ricorso per cassazione: la specificità dei motivi, sancita a pena di inammissibilità dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. La norma impone a chi ricorre non solo di indicare i punti della decisione che intende contestare, ma anche di esporre chiaramente gli elementi e le argomentazioni a sostegno della propria critica.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, a fronte di una motivazione del Tribunale di Sorveglianza definita “ampia e logicamente corretta”, il ricorso non forniva alcun elemento concreto su cui basare la censura. Questa carenza ha impedito ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. In altre parole, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia in termini astratti; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato.
L’inammissibilità del ricorso ha portato a due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
La Corte ha motivato quest’ultima sanzione richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), che lega la condanna alla presenza di un profilo di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile. Presentare un appello senza rispettare le regole procedurali basilari è considerata una condotta colposa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque operi nel diritto: un’impugnazione non è un semplice atto di dissenso, ma un’analisi tecnica e puntuale di un provvedimento giudiziario. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma la garanzia che il processo si svolga in modo ordinato e che il giudice superiore possa concentrarsi sui reali punti di controversia. Per i cittadini, questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti competenti, in grado di redigere atti conformi alle prescrizioni di legge, evitando così non solo una sconfitta processuale, ma anche un inutile esborso economico.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Non criticava puntualmente il provvedimento impugnato, ma si limitava a enunciare principi di diritto generali non riferiti al caso concreto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso deve avere “specificità dei motivi”?
Significa che il ricorrente ha l’onere non solo di indicare i punti specifici della decisione che contesta, ma anche di esporre gli elementi e le ragioni precise alla base delle sue censure, consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4415 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4415 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con ordinanza in data 12/06/2025, rigettava l’istanza di COGNOME NOME per ottenere l’affidamento e la detenzione domiciliare.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
Il ricorso è inammissibile perchè de-assiale rispetto al provvedimento impugnato che non specificamente criticato, se non attraverso la enunciazione di principi di diritto non riferiti specie.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilit specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla b delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 5 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non ind elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazion di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determina causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamen della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025