Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, in punto di responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento circostanziale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, inoltre,le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269848; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685; Sez. 2, n. 44337 del 15/10/2013, C., Rv. 257521), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4,6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.