Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione in un procedimento penale è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile è l’esito di un atto che non rispetta i requisiti di legge, impedendo al giudice di esaminarlo nel merito. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la necessità di specificità dei motivi di ricorso, pena la sua immediata reiezione e la condanna a sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni.
I Fatti del Procedimento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte di Appello di L’Aquila. Il ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato oggetto di un’attenta valutazione preliminare da parte dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo l’impugnazione non è stata esaminata nel merito, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una precisa violazione delle norme procedurali che regolano la presentazione dei ricorsi.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo di ricorso si presentava come una serie di “plurimi generici richiami a temi che vengono solo enunciati senza alcuna correlazione alla sentenza impugnata”. In altre parole, l’atto mancava del requisito fondamentale della specificità, previsto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Secondo la Corte, l’impugnazione era indeterminata perché non indicava in modo chiaro e puntuale gli elementi alla base della censura. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha saputo articolare critiche precise, limitandosi a enunciazioni generiche. Questo ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso formulato in questi termini non permette alla Corte di comprendere quali parti della decisione precedente siano contestate e per quali ragioni, rendendo di fatto impossibile la valutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda presentare un’impugnazione. La redazione di un ricorso non può essere un mero elenco di lamentele astratte. È indispensabile un’analisi approfondita della sentenza impugnata per costruire motivi di ricorso specifici, pertinenti e direttamente collegati alla motivazione del giudice precedente. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Per gli avvocati, la decisione rafforza la necessità di una redazione meticolosa e tecnicamente ineccepibile degli atti, che dimostri una piena comprensione del caso e delle norme procedurali, al fine di tutelare efficacemente i diritti del proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, indeterminati e privi di qualsiasi correlazione specifica con la sentenza impugnata, violando così i requisiti di legge.
Quale requisito fondamentale mancava nell’atto di impugnazione?
Mancava il requisito della specificità dei motivi, previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. L’atto non indicava chiaramente gli elementi alla base delle censure, impedendo al giudice di valutare il ricorso.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso si presenta come plurimi generici richiami a temi che vengono solo enunciati senza alcuna correlazione alla sentenza impugnata, così che l’impugnazione risulta priva del requisito della specificità per la sua indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’iMpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrnissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente