Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica ai Requisiti di Specificità
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere quali sono gli errori da evitare e come formulare un’impugnazione a prova di rigetto.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo. L’unico motivo di impugnazione sollevato dalla difesa era una generica “insufficienza di motivazione” della sentenza di secondo grado. L’appellante, quindi, non contestava specifici passaggi o errori logici nel ragionamento dei giudici, ma si limitava a una censura generale, senza fornire elementi concreti a supporto della propria tesi.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 39092/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la genericità dei motivi di ricorso ne comporta l’inammissibilità.
La Genericità come Vizio Fatale
I giudici di legittimità hanno osservato che il motivo presentato era “totalmente generico per indeterminatezza”. Mancava, infatti, dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso non indicava gli elementi alla base della censura, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Il Richiamo ai Principi Consolidati
Per rafforzare la propria decisione, la Corte ha richiamato un precedente consolidato (sentenza n. 8700/2013), ribadendo che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della “critica argomentata”. Non basta esprimere un dissenso, ma è necessario un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha chiarito che l’atto di impugnazione deve essere autosufficiente. Deve contenere un confronto diretto e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Limitarsi a denunciare una “insufficienza di motivazione” senza specificare quali passaggi della sentenza sarebbero carenti, quali prove sarebbero state travisate o quali principi logici sarebbero stati violati, trasforma il ricorso in un atto vuoto, incapace di attivare una reale valutazione giurisdizionale.
Il provvedimento impugnato, secondo la Cassazione, presentava invece argomentazioni “congrue e logiche” a fondamento della responsabilità dell’imputato. Di fronte a una motivazione strutturata, il ricorrente aveva l’onere di smontarla pezzo per pezzo, indicando con precisione dove e perché il ragionamento del giudice di merito sarebbe stato fallace. Non avendolo fatto, il suo ricorso si è rivelato inefficace.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si approcci alla redazione di un atto di impugnazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Per evitare tale esito, è cruciale che ogni motivo di ricorso sia:
1. Specifico: Deve indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano.
2. Argomentato: Deve spiegare le ragioni di diritto e di fatto del dissenso.
3. Pertinente: Deve confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice, non limitarsi a riproporre le medesime tesi già respinte.
In sintesi, un’impugnazione efficace non è una semplice lamentela, ma un’analisi critica e documentata che guida il giudice superiore nell’individuazione degli errori commessi nel precedente grado di giudizio.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso di specie, in cui i motivi erano totalmente generici e non specificavano le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, in violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e puntuale contro il provvedimento contestato, indicando in modo preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso, così da consentire al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta “insufficienza” di motivazione, è totalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte del congrue e logiche argomentazioni poste dalla Corte di appello alla base dell’affermazione della responsabilità dell’odierno ricorrente per i reati lui ascri (si vedano in particolare le pagg. 2-5 della impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, a tal proposito, deve essere ribadito che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e che tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (in base a quanto disposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto ch fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024
Il Consigliere Estensore sid ente