Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che la forma è sostanza e che un ricorso inammissibile per genericità non ha alcuna possibilità di successo. L’ordinanza in esame evidenzia come la mancata osservanza dei requisiti prescritti dal codice di procedura penale porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
Il Caso in Analisi
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente sollevava sei motivi di doglianza, contestando la correttezza della motivazione della sentenza, la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’atto di impugnazione non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha giudicato i motivi di ricorso come “generici, confusi e aspecifici”. Questo giudizio si fonda sulla violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone a chi impugna di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Secondo i giudici, il ricorso non specificava gli elementi concreti alla base delle censure, impedendo così alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio sindacato. In pratica, l’atto era formulato in modo tale da non mettere il giudice nelle condizioni di comprendere quali fossero, nel dettaglio, gli errori contestati alla decisione della Corte d’Appello.
Il Richiamo alla Giurisprudenza Consolidata
A supporto della propria decisione, la Corte ha richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Citando una precedente sentenza (Sez. II, n. 3126 del 2023), ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppa “mediante un’esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata”.
Un ricorso così formulato non consente un ordinato inquadramento delle doglianze nella griglia dei vizi di legittimità previsti dall’articolo 606 del codice di procedura penale, trasformandosi in una critica generica piuttosto che in una contestazione giuridicamente strutturata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si concentrano interamente sull’aspetto procedurale. I giudici non entrano nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente perché l’atto introduttivo è viziato alla radice. La Corte ha rilevato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non è riuscito a contrapporre critiche specifiche e pertinenti. La mancanza di chiarezza e specificità ha reso impossibile per la Corte svolgere la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge, ovvero il sindacato di legittimità.
Le Conclusioni della Corte di Cassazione
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale per ogni avvocato: la redazione di un atto di impugnazione deve essere chiara, specifica e rigorosa, pena la chiusura del processo senza nemmeno una discussione sul merito della questione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, confusi e non specifici, violando i requisiti di chiarezza richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. L’atto non permetteva di individuare con precisione le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa richiede la Cassazione per un ricorso valido?
La Cassazione esige che il ricorso sia una “ragionata censura” del provvedimento impugnato, con un’esposizione ordinata e specifica dei motivi. Un’esposizione caotica, generica o disordinata non è considerata un valido atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40899 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che i sei motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva sono generici, confusi e aspecifici perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità “è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un’esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.” (Sez. II, n. 3126 del 29/11/23 dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800-01);
vista la nota conclusioni dell’i ottobre 2024, depositata dal difensore del ricorrente, con cui insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consiglier COGNOME . tensore
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