Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase delicata del processo penale che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, precludendo l’esame nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure possa essere fatale per l’esito dell’impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di ricorso sollevato lamentava l’inosservanza della legge penale, facendo riferimento all’articolo 129 del codice di procedura penale. L’obiettivo era ottenere un proscioglimento per una delle cause previste da tale norma.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sollevata, ma si è fermata a un esame preliminare dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. A seguito di questa decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla palese genericità del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’atto era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a enunciare una violazione di legge senza però argomentare in modo concreto e specifico. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, l’imputato non ha indicato gli elementi specifici su cui si basava la sua censura. Questa mancanza ha impedito ai giudici di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla decisione impugnata. In sostanza, non basta affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente perché, confrontandosi punto per punto con la motivazione del giudice precedente.
Conclusioni: L’Onere della Specificità nel Ricorso Penale
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza deve farlo in modo analitico, non con formule vaghe o generiche. La decisione serve come monito per i difensori sull’importanza di redigere ricorsi dettagliati, che mettano il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di comprendere pienamente le critiche mosse al provvedimento. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una riforma della decisione, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e non indica in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono, violando i requisiti formali previsti dalla legge, come l’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘genericità’ del ricorso?
Per genericità si intende la mancanza di una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso non può limitarsi a enunciare una violazione di legge, ma deve spiegare perché la decisione del giudice precedente è errata, indicando gli elementi concreti a supporto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40139 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fron una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21/10/2025