Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7827 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7827 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il 16/05/1951
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria sopravvenuta;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza dell’art. 34 cod. proc. pen., non può essere dedotta in questa sede, in quanto le ragioni della eventuale incompatibilità devono essere fatte valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito, così che, ove essa non sia stata rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097 – 01; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D’Avino, Rv. 204464 – 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 – 01);
ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si contesta la sussistenza del reato presupposto e dell’elemento soggettivo, nonché la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
che, peraltro, le doglianze difensive tendono anche a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01), le ragioni del loro
convincimento, non specificamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 21 – 23);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.