Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale in Cassazione
Presentare un ricorso in appello o in Cassazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può nemmeno essere esaminato nel merito dal giudice. Con l’ordinanza n. 34983 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura penale: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e dettagliati, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. In caso contrario, le conseguenze non sono solo la conferma della decisione impugnata, ma anche sanzioni economiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La ricorrente contestava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’eccessività della pena che le era stata inflitta e la qualificazione giuridica attribuita al fatto di reato. Si trattava, quindi, di un’impugnazione che mirava a rimettere in discussione i pilastri della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Genericità dei Motivi
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è stata netta e perentoria: l’atto era del tutto privo dei requisiti di specificità previsti dalla legge.
I giudici hanno evidenziato come i motivi proposti fossero mere “deduzioni generiche”, formulate senza una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” e senza “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. In altre parole, la ricorrente si era limitata a esprimere un dissenso generale verso la sentenza, senza spiegare in modo chiaro e tecnico perché quella decisione fosse sbagliata, quali norme fossero state violate e in quali punti la motivazione della Corte d’Appello fosse carente o illogica.
Le Motivazioni: l’Importanza dell’Art. 581 c.p.p. per un Ricorso non Inammissibile
La motivazione della Corte Suprema ruota interamente attorno al principio sancito dall’art. 581 del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, un’indicazione specifica delle ragioni di legge e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’obiettivo è duplice: permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali sono i punti della decisione che si contestano e delimitare l’ambito del suo giudizio.
Un ricorso generico, come quello in esame, non consente al giudice di esercitare il proprio sindacato. Non basta affermare che la pena è eccessiva; bisogna spiegare perché, in relazione ai criteri legali, la sua commisurazione è errata. Non è sufficiente contestare la qualificazione giuridica; occorre indicare quale altra qualificazione sarebbe corretta e sulla base di quali elementi fattuali e giuridici. La mancanza di questa specificità rende l’atto processuale inutilizzabile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi di un Ricorso Generico
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non si limitano al mancato esame nel merito. La Corte di Cassazione, infatti, ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o formulate in modo negligente, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
La lezione pratica che emerge da questa ordinanza è chiara: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza delle norme processuali. Un approccio superficiale o generico non solo è destinato al fallimento, ma può comportare costi significativi per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. I motivi erano generici e non indicavano in modo puntuale le ragioni di diritto e i riferimenti alla sentenza impugnata.
Quali erano i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente?
La ricorrente contestava tre aspetti principali: il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’eccessività della pena irrogata e la qualificazione giuridica data al fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COLOGNA VENETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si contesta il mancato prosciogliment ex art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena irrogata e la qualifi giuridica del fatto, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntual enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlat riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME e che, dunque, non si consent giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il pr sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.