Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Un ricorso inammissibile per genericità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, offrendo un chiaro monito sull’importanza di rispettare i requisiti di specificità previsti dalla legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, contestando sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio che gli era stato applicato. Il ricorso è quindi giunto all’esame della Corte di Cassazione per la valutazione della sua ammissibilità e del suo merito.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella totale genericità dell’unico motivo di impugnazione presentato. Secondo i giudici, il ricorso si limitava a criticare la sentenza in modo vago, senza fornire gli elementi necessari per comprendere le censure mosse al provvedimento impugnato.
La violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della decisione ruota attorno all’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che, a fronte di una motivazione adeguata da parte della Corte d’Appello, il ricorrente non ha saputo indicare quali fossero i passaggi illogici o gli errori di diritto commessi dai giudici di merito. Tale mancanza ha impedito alla Cassazione di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e lineare. Un ricorso non può essere una semplice manifestazione di dissenso rispetto a una sentenza sfavorevole. Deve, al contrario, consistere in una critica mirata e argomentata, capace di mettere in luce le specifiche falle del ragionamento del giudice che ha emesso la decisione impugnata. Quando un provvedimento, come nel caso di specie, presenta una motivazione congrua e logica, il ricorrente ha l’onere di smontarla punto per punto, indicando con precisione gli elementi fattuali e le norme giuridiche a sostegno della propria tesi. La genericità dell’impugnazione equivale a non presentarla affatto, poiché non mette il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di poter deliberare nel merito.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e professionalità. Un ricorso inammissibile perché generico non è solo uno spreco di risorse giudiziarie, ma si traduce in un concreto pregiudizio economico per la parte che lo ha proposto, a testimonianza della necessità di un approccio tecnico e rigoroso alla redazione degli atti processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo di ricorso era del tutto generico e privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, non indicando gli elementi a sostegno della censura.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ di ricorso?
Si intende un’impugnazione che non indica in modo specifico e dettagliato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che criticano la decisione impugnata, impedendo al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione sia in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato sia in relazione al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presente