Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 43338/2024, offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, ribadendo principi fondamentali che ogni difensore deve conoscere. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze pratiche.
Il Caso: Dal Giudice di Pace alla Suprema Corte
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere. La persona condannata, a cui era stata applicata la sola pena pecuniaria, decideva di impugnare la decisione. L’atto, inizialmente qualificato come appello, veniva riqualificato dalla Corte di Cassazione come ricorso.
Il fulcro del gravame era una presunta carenza di motivazione da parte del primo giudice in merito all’affermazione di responsabilità. In sostanza, la ricorrente sosteneva che la decisione fosse errata perché basata su una valutazione sbagliata delle prove raccolte.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale: l’atto di impugnazione non era stato scritto secondo le regole.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma, pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questo dimostra come un errore formale possa avere conseguenze economiche rilevanti.
Le Motivazioni: Perché un Motivo di Ricorso Deve Essere Specifico?
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone requisiti di specificità per i motivi di impugnazione. La mancanza di specificità può manifestarsi in due modi, entrambi presenti nel caso di specie:
1. Genericità e Indeterminatezza: Il ricorso si limitava a dedurre genericamente una carenza motivazionale, senza individuare con precisione i passaggi della sentenza contestati e le ragioni giuridiche della critica. Era, in pratica, un’affermazione vaga di errore.
2. Mancanza di Correlazione: La critica mossa nel ricorso non si confrontava realmente con le argomentazioni sviluppate dal giudice nella sentenza impugnata. Invece di smontare il ragionamento del primo giudice, la ricorrente tentava di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove.
La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non può rivalutare le prove o scegliere tra diverse ricostruzioni fattuali. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Proporre censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio, senza denunciare specifici e decisivi travisamenti, significa chiedere alla Corte di fare ciò che la legge le vieta. Di qui, la inevitabile declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi meticolosa della decisione che si intende contestare. Non è sufficiente affermare che il giudice ha sbagliato; è necessario dimostrare dove, come e perché ha sbagliato, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione e utilizzando gli strumenti che l’ordinamento processuale mette a disposizione. Un ricorso generico o che si limita a riproporre una tesi alternativa è destinato all’insuccesso e comporta, come in questo caso, un aggravio di spese per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché mancava dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Il motivo di ricorso era generico e non si confrontava analiticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso mirava a una rivalutazione del merito?
Significa che, invece di contestare errori di diritto o vizi logici della motivazione, la ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una diversa ricostruzione dei fatti, un’attività che non rientra nei poteri della Suprema Corte.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME (così riqualificato l’appello che era stato proposto dalla COGNOME avverso l’indicata sentenza di condanna del giudice di pace che le aveva applicato la sola pena pecuniaria);
considerato che l’unico motivo di ricorso risulta privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., in quanto esso deduce solo genericamente una presunta carenza motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità dell’odierna ricorrente, evocando, in realtà, null’altro che una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo
ignorare le esplicitazioni del primo giudice, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che non sono consentite in questa sede le censure difensive che tendono a prefigurare una rivalutazione delle risultanze processuali e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.