Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti formali di un’impugnazione, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta della mancanza di specificità dei motivi. La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e a una sanzione, proprio perché le sue doglianze non erano sufficientemente dettagliate e pertinenti rispetto alla decisione della Corte d’Appello. Questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che dialoghino criticamente e puntualmente con la sentenza che si intende contestare.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. L’imputato contestava vari aspetti della decisione, tra cui la valutazione delle prove, la loro utilizzabilità, la qualificazione giuridica del reato e il trattamento sanzionatorio applicato. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere un completo riesame della sua posizione e l’annullamento della condanna.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. L’analisi si è fermata a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. Secondo i giudici, il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone una chiara e specifica enunciazione dei motivi di appello.
La Genericità delle Doglianze
Il primo profilo di criticità rilevato è stata la genericità delle argomentazioni. Il ricorrente si era limitato a esporre lamentele vaghe, senza indicare con precisione le ragioni di diritto che avrebbero dovuto sostenere la sua tesi. Mancava, inoltre, un’analisi della decisività delle questioni sollevate e dell’impatto che un’eventuale eliminazione di alcune prove (la cosiddetta “prova di resistenza”) avrebbe avuto sulla tenuta complessiva dell’impianto accusatorio.
La Mancanza di Correlazione con la Sentenza Impugnata
Un altro aspetto fatale per l’esito del ricorso è stata l’assenza di un reale confronto con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un’impugnazione efficace non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente. Al contrario, deve demolirle punto per punto. Nel caso di specie, il ricorrente aveva semplicemente riproposto le stesse difese già presentate e respinte in secondo grado, senza sviluppare una critica specifica e pertinente delle ragioni che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale declaratoria ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese del procedimento e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: l’impugnazione non è un’occasione per ottenere un nuovo giudizio di merito, ma uno strumento di critica vincolata, finalizzato a far emergere specifici vizi (di legittimità o di logica) della decisione impugnata. Presentare motivi generici o riproporre pedissequamente le argomentazioni già disattese equivale a non esercitare correttamente il diritto di impugnazione. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la serietà e la funzionalità del processo, evitando che le corti superiori vengano gravate da ricorsi esplorativi o dilatori. La Corte ha ribadito che la mancanza di specificità si manifesta non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra le ragioni dell’appello e quelle della decisione contestata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento è un chiaro promemoria per gli operatori del diritto sull’importanza di una redazione meticolosa e puntuale degli atti di impugnazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve andare oltre la semplice enunciazione di dissenso. È necessario costruire un’argomentazione critica, logica e giuridica che si confronti direttamente con il percorso motivazionale del giudice che ha emesso la sentenza, evidenziandone con precisione le presunte falle. In caso contrario, il rischio concreto è quello di veder dichiarare il proprio ricorso inammissibile, con la conseguente cristallizzazione della condanna e l’addebito di ulteriori spese e sanzioni.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione perché l’atto di ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Perché in questo caso specifico il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non indicavano puntualmente le ragioni di diritto e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando l’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazio in ordine alla penale responsabilità, sia in relazione all’utilizzabilità dell acquisite che alla valenza probatoria delle stesse, nonché la qualificazione giuri del fatto ed il trattamento sanzioNOMErio e circostanziale, sono privi dei req prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto giustificanti i motivi di ricorso, del contenuto e della de delle questioni che si assumono irrisolte, dell’incidenza dell’event eliminazione, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, degli elementi a c di cui si lamenta l’inutilizzabilità;
che, inoltre, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancan di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dedotte in app genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 – rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.