Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare rigorosi requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile per genericità non solo preclude l’esame nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un elemento non negoziabile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’atto di impugnazione lamentava, in termini generali, violazioni di legge e vizi di motivazione. In particolare, le critiche erano rivolte al trattamento sanzionatorio applicato e alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Nonostante l’elencazione di queste presunte mancanze, il ricorso non andava oltre una contestazione generica, senza argomentare in modo dettagliato e specifico le proprie ragioni.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio di Specificità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la correttezza della pena o l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.), ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato era del tutto privo dei requisiti di specificità imposti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Questo principio impone che chi impugna un provvedimento non possa limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma debba articolare una critica puntuale e argomentata, mettendo il giudice in condizione di comprendere esattamente quali parti della decisione precedente sono contestate e per quali motivi giuridici.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Suprema Corte è chiara e didascalica. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le doglianze erano formulate come “deduzioni generiche”. Mancava, infatti, la “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso” e, soprattutto, i “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”.
In altre parole, il ricorrente non ha spiegato in che modo la sentenza della Corte d’Appello avesse sbagliato nell’applicare la legge o perché la sua motivazione fosse carente. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per i giudici della Cassazione “individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. Il ruolo della Corte non è quello di cercare autonomamente i possibili errori in una sentenza, ma di valutare le critiche specifiche e circostanziate che le vengono sottoposte.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
Le conseguenze di questa declaratoria di inammissibilità sono severe e vanno oltre la semplice mancata analisi del caso. La Corte ha infatti condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione funge da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione. Un ricorso generico non è solo inefficace, ma espone il proponente a sanzioni economiche. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia che il processo si svolga in modo ordinato e che il giudice dell’impugnazione possa concentrarsi su questioni giuridiche ben definite, assicurando così l’efficienza e la correttezza della giustizia.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Ciò avviene se le argomentazioni sono generiche e non indicano puntualmente le ragioni di diritto e i riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono i requisiti di specificità richiesti per un ricorso penale?
Il ricorso deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati e congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Non è sufficiente una critica generica, ma è necessario un confronto diretto e argomentato con la decisione che si contesta.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7856 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7856 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 21/02/1990
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il ricorso, in relazione a tutti i motivi -con i quali si deducono violazioni di legge e vizi di omessa motivazione, sia in generale, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla negazione della causa di esclusione di cui all’art. 131- bis cod. pen.- è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.