Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come la genericità di una censura possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità, confermando la decisione del giudice di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare davanti alla Corte di Cassazione una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’appello si fondava su un unico motivo: la presunta carenza di motivazione della sentenza di secondo grado. L’imputato sosteneva che la dichiarazione di responsabilità a suo carico non fosse adeguatamente supportata da un percorso logico-giuridico sufficiente, chiedendo di conseguenza l’annullamento della pronuncia.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e, senza entrare nel merito della questione di responsabilità, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione si basa su una valutazione puramente procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse affetto da “genericità per indeterminatezza”, in quanto non rispettava i requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione del perché il motivo di ricorso sia stato considerato generico. La Corte ha osservato che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente si è limitato a denunciare un vizio di motivazione in termini astratti. L’atto di impugnazione non indicava in modo specifico quali fossero gli elementi di fatto o le argomentazioni giuridiche che avrebbero dovuto essere considerati e che invece erano stati omessi o mal valutati dalla Corte d’Appello.
In altre parole, non basta affermare che una motivazione è carente; è necessario spiegare puntualmente perché lo è, evidenziando le parti del provvedimento che si contestano e fornendo le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio “sindacato”, ovvero il suo potere di controllo, poiché non erano stati forniti gli strumenti per individuare i rilievi concretamente mossi alla sentenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in commento è un monito sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso in Cassazione non può essere una generica lamentela, ma deve configurarsi come una critica precisa e argomentata, capace di mettere in luce specifiche violazioni di legge o vizi logici della decisione impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile per genericità è duplice: da un lato, la sentenza di condanna diventa definitiva, dall’altro, si aggiunge un onere economico per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce la necessità di un’analisi approfondita della sentenza da impugnare e di una redazione meticolosa dei motivi, che devono essere chiari, specifici e autosufficienti per consentire al giudice di legittimità di comprendere appieno le censure sollevate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Il motivo era formulato in modo generico, senza indicare con precisione le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza è vaga e astratta. Nel caso specifico, il ricorrente ha lamentato una generica “carenza di motivazione” senza però specificare quali elementi o passaggi della sentenza fossero illogici o contraddittori, impedendo così alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza della censura.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30194 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta alle pagina 1 e 2 della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il P sidente