Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. La legge processuale penale stabilisce requisiti rigorosi affinché un’impugnazione possa essere esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questi requisiti, dichiarando un ricorso inammissibile per mancanza di specificità. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché la precisione e la chiarezza sono indispensabili nell’atto di impugnazione.
Il Caso in Esame: Un Appello Troppo Generico
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’obiettivo del ricorrente era ottenere il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, l’atto presentato si è rivelato deficitario sotto un profilo cruciale: la specificità dei motivi.
L’appellante, infatti, ha formulato le sue doglianze in modo vago e generico, senza articolare in maniera puntuale le ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento del ricorso. Mancava, inoltre, un riferimento congruo e pertinente alle parti della motivazione della sentenza impugnata che si intendevano contestare.
L’Importanza dei Requisiti di Specificità nel ricorso inammissibile
L’articolo 581 del codice di procedura penale è il pilastro su cui si fonda la decisione della Suprema Corte. Questa norma impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore; è necessario ‘smontare’ la decisione del giudice precedente, pezzo per pezzo, indicando con precisione dove e perché si ritiene che abbia sbagliato.
Questo requisito non è un mero formalismo. Esso ha una funzione essenziale: permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali sono i punti della controversia e di esercitare efficacemente il proprio potere di controllo e sindacato sulla decisione contestata. Un ricorso generico, al contrario, costringerebbe il giudice a un’analisi esplorativa dell’intero provvedimento, un compito che non gli compete.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito questi principi con fermezza. I giudici hanno osservato che le ‘deduzioni generiche’ presentate dal ricorrente non consentivano di individuare i rilievi mossi alla sentenza della Corte d’Appello. La mancanza di una ‘puntuale enunciazione delle ragioni di diritto’ e di ‘correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’ ha reso impossibile per la Corte esercitare il proprio sindacato.
Di conseguenza, non potendo entrare nel merito della questione, la Corte non ha avuto altra scelta che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di riesaminare il caso, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e un Monito per i Difensori
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e perizia tecnica. Non è un semplice atto di lagnanza, ma un’analisi critica e argomentata. Ogni affermazione deve essere supportata da specifici riferimenti normativi e da un confronto diretto con la motivazione del provvedimento che si contesta. In assenza di questi elementi, il rischio concreto è quello di veder naufragare il proprio gravame prima ancora che inizi la navigazione nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, presentando deduzioni generiche che non permettevano di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘specificità’ dei motivi di ricorso?
Per ‘specificità’ si intende la necessità di enunciare in modo puntuale le ragioni di diritto che giustificano il ricorso e di fornire congrui riferimenti alla motivazione della sentenza che si sta impugnando, così da permettere al giudice di comprendere chiaramente i punti contestati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22888 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.