Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma per essere efficace deve rispettare precise regole formali. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche. Con la recente ordinanza n. 22474 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a critiche vaghe. Analizziamo questa decisione per capire quali sono i requisiti essenziali di un’impugnazione e le conseguenze del non rispettarli.
Il Caso: Un Ricorso Troppo Generico
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un cittadino avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione, basato su una presunta violazione di legge. Tuttavia, l’atto è stato immediatamente censurato dalla Suprema Corte per la sua palese genericità.
Secondo i giudici, il ricorso si limitava a formulare una critica vaga e astratta, senza indicare gli elementi concreti che ne costituivano il fondamento. Questa indeterminatezza ha impedito alla Corte di Cassazione di comprendere quali fossero i rilievi specifici mossi contro il provvedimento impugnato e, di conseguenza, di esercitare il proprio ruolo di controllo.
I Requisiti per un Ricorso Valido: L’Art. 581 c.p.p.
Il cuore della questione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Non è sufficiente, quindi, enunciare una generica violazione di legge. L’appellante ha l’onere di:
* Specificare le norme che si ritengono violate.
* Argomentare in che modo la decisione impugnata le abbia violate.
* Indicare gli elementi fattuali del processo che supportano tale tesi.
L’obiettivo di questa norma è duplice: da un lato, permette al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente i confini del dibattito; dall’altro, garantisce il corretto svolgimento del processo, evitando ricorsi puramente dilatori o esplorativi.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, in linea con il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La critica mossa dal ricorrente è stata definita “del tutto generica e basata su ipotesi e possibilità eventuali”, inadeguata a costituire un valido motivo di impugnazione.
Le motivazioni
I giudici hanno evidenziato che l’atto era “privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.” perché, a fronte di una motivazione logicamente corretta dell’ordinanza impugnata, non indicava gli elementi specifici che stavano alla base della censura. In sostanza, il ricorso non consentiva al giudice “di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. La mancanza di specificità rende il motivo di ricorso non una critica puntuale, ma una mera enunciazione astratta, che non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono state immediate. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico, formulando censure precise e circostanziate, pena la sua inefficacia e l’applicazione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e indeterminato, privo degli elementi specifici richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Non indicava chiaramente le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della censura.
Cosa richiede la legge per un’impugnazione valida?
La legge richiede che l’atto di impugnazione indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano ogni richiesta. È necessario andare oltre una critica generica e fornire argomentazioni puntuali che consentano al giudice di comprendere e valutare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che quindi non viene esaminato nel merito, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della ordinanza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che risulta articolata una critica del tutto generica e basata su ipotesi e possibilità eventuali della difesa nell’articolare la propria attività fut nell’avversare l’ordinanza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01)
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Pre ‘dente