Ricorso Inammissibile: Quando la Mancanza di Specificità Blocca l’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile può precludere l’esame nel merito della questione, rendendo definitiva una condanna. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato era stato condannato per reati legati alla contraffazione. Nel suo ricorso per Cassazione, la difesa sollevava diverse questioni, tra cui la presunta grossolanità della contraffazione, la mancanza di prove a sostegno dell’accusa e l’illegittimità delle perquisizioni effettuate.
Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste doglianze sono state presentate si è rivelato fatale per l’esito del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la contraffazione era davvero grossolana? Le perquisizioni erano legittime?), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’art. 581 del Codice di Procedura Penale, che impone la ‘specificità’ dei motivi di ricorso. Ma cosa significa concretamente?
La Corte ha spiegato che la mancanza di specificità non si manifesta solo con la genericità o l’indeterminatezza delle censure. Si verifica anche, e soprattutto, quando manca una correlazione critica tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano una mera riproposizione delle stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa non si era preoccupata di effettuare un’analisi critica delle ragioni per cui i giudici di secondo grado avevano disatteso le sue tesi. Mancava, in altre parole, un vero confronto con la motivazione della sentenza d’appello.
L’atto di impugnazione, per essere ammissibile, deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento logico-giuridico. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni, ignorando quelle della controparte (in questo caso, del giudice d’appello), rende il ricorso un atto sterile e, per l’appunto, inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è un’occasione per ripetere argomenti già vagliati, ma per sottoporre al giudice superiore una critica puntuale e ragionata del provvedimento precedente. La declaratoria di un ricorso inammissibile comporta conseguenze significative: la sentenza di condanna diventa definitiva, e il ricorrente subisce un’ulteriore sanzione economica. Per gli operatori del diritto, questo rappresenta un monito a redigere atti di impugnazione che non siano semplici ‘copia e incolla’, ma il frutto di un’approfondita analisi critica della decisione che si intende contestare.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono privi dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero se non contengono un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso mancano di ‘specificità’?
Significa che i motivi sono generici, indeterminati o, come nel caso di specie, si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado di giudizio precedente, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella decisione che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MBAYE NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, inerenti alla grossolanità e mancanza di prova della contraffazione, nonché all’illegittimità delle perquisizioni, sono priv dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.