Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione è un momento cruciale del processo penale, ma farlo senza rispettare i requisiti di legge può portare a un esito tanto rapido quanto negativo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come un ricorso inammissibile per genericità non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per l’imputato. Analizziamo insieme questa decisione per capire l’importanza della specificità degli atti difensivi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Genova. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, la difesa contestava il modo in cui i giudici di secondo grado avevano argomentato la colpevolezza del proprio assistito.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile per genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la motivazione della sentenza d’appello fosse effettivamente carente. La sua decisione si è fermata a un livello preliminare, puramente procedurale. Secondo i giudici supremi, l’atto di impugnazione era “del tutto generico” e, come tale, non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale, cristallizzato nell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che il ricorrente, pur lamentando un vizio di motivazione, non aveva indicato quali fossero gli elementi specifici alla base della sua censura. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta “logicamente corretta” dalla Corte, la difesa si era limitata a una critica generale, senza fornire al giudice dell’impugnazione gli strumenti per “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”.
In altre parole, non è sufficiente affermare che una sentenza è motivata male; è necessario spiegare perché e in quali punti il ragionamento del giudice è fallace, indicando concretamente gli atti processuali o gli elementi di prova che smentirebbero tale ragionamento. Senza questa specificità, il ricorso si trasforma in una mera lamentela, inidonea a innescare un riesame critico da parte del giudice superiore.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in esame è un monito fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La genericità non è una strategia, ma un errore procedurale che porta a un ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della sentenza di condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Per l’imputato, ciò significa non solo veder svanire una possibilità di riforma della sentenza, ma anche subire un ulteriore esborso economico. Per il difensore, sottolinea la necessità di uno studio approfondito degli atti e di una redazione meticolosa dell’impugnazione, che deve essere un atto chirurgico, capace di evidenziare con precisione e chiarezza i vizi del provvedimento che si intende contestare.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Cosa mancava nel motivo di ricorso presentato?
Nel ricorso mancava l’indicazione degli elementi specifici che stavano alla base della censura alla motivazione della sentenza impugnata. Questa carenza non ha permesso al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGUAY ALCIVAR SEGUNDO NOME, nato in Ecuador il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte d’appello di Genova
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.