Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia dipende dal rigoroso rispetto di precise regole formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a un ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di revisione della sentenza. Questo principio sottolinea l’importanza per i legali di formulare censure puntuali e direttamente collegate alle motivazioni del provvedimento impugnato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, riqualificando un fatto come delitto di truffa aggravata, aveva rideterminato la pena a carico di un imputato. Quest’ultimo, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. La difesa dell’imputato basava le proprie argomentazioni su presunti vizi di motivazione della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura dell’atto di appello. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano stati formulati in ‘termini non consentiti dalla legge’, risultando privi dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall’articolo 581, comma 1, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e didattica. A fronte di argomentazioni ‘lineari e logiche’ esposte dalla Corte territoriale per fondare il giudizio di responsabilità, il ricorrente aveva contrapposto ‘deduzioni prive di puntuale e specifica correlazione’. In altre parole, l’atto di ricorso si limitava a criticare genericamente la sentenza, senza individuare con precisione i passaggi errati o le lacune logiche nel ragionamento dei giudici d’appello.
Questo approccio non consente al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato, che non consiste in un nuovo esame dei fatti, ma in un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Se i motivi del ricorso non sono specifici, la Corte non può comprendere quali siano le censure mosse alla decisione impugnata e, di conseguenza, non può valutarle. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le conclusioni della vicenda sono nette. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa così definitiva. Questa pronuncia ribadisce un principio cardine della procedura penale: l’onere di specificità dei motivi di impugnazione non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale che garantisce la funzionalità e la serietà del sistema giudiziario, evitando ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici e non specificamente correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata, violando così i requisiti formali prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘genericità’ dei motivi di ricorso?
Per genericità si intende la formulazione di critiche vaghe e non puntuali contro una sentenza, senza individuare in modo preciso i passaggi contestati e le ragioni giuridiche o logiche per cui si ritengono errati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, qualificato il fatto contestato all’imputato alla stregua del delitto di truffa aggravata, rideterminava il trattamento sanzionatorio inflitto;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono genericamente vizi della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’ art. 581, comma 1, cod. proc. pen.;
che, infatti, a fronte delle lineari e logiche argomentazioni poste dalla Corte territoriale a base del giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente (pag. 3), sono state prospettate deduzioni prive di puntuale e specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata che non consentono al giudice adito di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presid nte