Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Con l’ordinanza n. 19857 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che i motivi di impugnazione siano specifici e non generici. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La Corte d’Appello aveva confermato una dichiarazione di responsabilità basata su molteplici elementi che provavano la detenzione illecita di un veicolo proveniente da furto. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di impugnazione. La decisione si è conclusa con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse “generico per indeterminatezza”, in quanto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
La Mancanza dei Requisiti Essenziali
Secondo i giudici, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello logicamente corretta e supportata da diversi elementi probatori, il ricorrente si è limitato a una censura generica. Non ha indicato in modo specifico quali fossero gli elementi alla base della sua critica, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità. In pratica, non è sufficiente affermare che una motivazione sia sbagliata; è necessario spiegare perché è sbagliata, indicando con precisione i passaggi e le prove che si contestano.
Il Principio di Specificità e Correlazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un importante principio di diritto: la mancanza di specificità di un motivo di ricorso non si manifesta solo con la sua genericità, ma anche con la “mancanza di correlazione” tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. L’appellante non può ignorare le spiegazioni fornite dal giudice precedente. Deve confrontarsi direttamente con esse, smontandole punto per punto. Un ricorso che non fa questo cade nel vizio di mancanza di specificità, che porta inevitabilmente all’inammissibilità, come previsto dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione del ricorso non è una mera formalità, ma un atto tecnico che richiede precisione, chiarezza e un confronto puntuale con la decisione che si intende criticare. Un ricorso inammissibile non solo è uno spreco di tempo e risorse, ma conferma la condanna precedente e aggiunge ulteriori costi a carico del ricorrente. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che l’atto di impugnazione sia formulato in modo specifico, dettagliato e pertinente, dialogando criticamente con le motivazioni del giudice che si contesta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava gli elementi concreti posti a base della critica alla sentenza impugnata, violando i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ in un motivo di ricorso?
Significa che le argomentazioni del ricorso non si confrontano direttamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando. Il ricorrente non può ignorare le spiegazioni fornite dal giudice precedente, ma deve analizzarle e contestarle in modo puntuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTICHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nella quale si riportano molteplici elementi -atti a confortare la detenzione illecita da parte dell’imputato di u veicolo proveniente da furto- il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; va, in proposit rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de!, 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
La Presidente