Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6519 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la necessità di presentare motivi di impugnazione chiari e specifici. Un ricorso inammissibile per genericità non può essere esaminato nel merito, come accaduto nel caso di un imputato condannato per evasione e false attestazioni. Questa decisione offre importanti spunti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
I fatti alla base della vicenda vedono un individuo condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per due distinti reati: evasione (capo A) e false attestazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità (capo B).
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di assoluzione secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale. L’unico motivo di ricorso si è però rivelato il suo punto debole.
Il Ricorso Inammissibile e i Requisiti dell’Art. 581 c.p.p.
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato generico e indeterminato. L’appellante non ha fornito argomentazioni concrete per contestare la motivazione, ritenuta logicamente corretta, della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, non è sufficiente lamentare una violazione di legge; è necessario spiegare nel dettaglio perché la decisione impugnata sarebbe errata, indicando gli specifici passaggi o elementi fattuali che sono stati travisati o mal interpretati.
La Funzione del Requisito di Specificità
Il requisito di specificità dei motivi non è un mero formalismo. Esso serve a delimitare il campo del giudizio di impugnazione e a consentire al giudice di comprendere esattamente quali sono le critiche mosse alla sentenza precedente. Un ricorso generico non permette alla Corte di esercitare il proprio sindacato, trasformando l’impugnazione in un tentativo di ottenere un riesame completo del processo, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha rilevato che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata giudicata ‘logicamente corretta’, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che avrebbero dovuto fondare la sua censura. Questa mancanza ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
La Cassazione ha quindi evidenziato come l’appello fosse ‘privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen’. Di conseguenza, senza poter entrare nel merito della questione, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha conseguenze concrete e gravose per l’imputato. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da monito sull’importanza cruciale della tecnica redazionale negli atti processuali. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere costruito su argomentazioni solide, specifiche e puntuali, capaci di dialogare criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione e per quello di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NEI VILLER NOME NOME NOME TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui a capo A) (evasione) e per il reato di cui al capo B) (falsa attestazione o dichiarazione a pubbl ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri);
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di l quanto alla mancata pronuncia di assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.