Ricorso inammissibile: perché la specificità dei motivi è cruciale
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È fondamentale che l’atto sia redatto nel rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua indeterminatezza. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di ricorso nel processo penale.
I Fatti Processuali
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino per diversi reati, tra cui furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Torino. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato in presenza di determinate cause.
La Genericità come Causa di un ricorso inammissibile
Il ricorrente, nel suo unico motivo di appello, ha lamentato una violazione di legge per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto questo motivo del tutto generico e vago. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione era privo dei requisiti essenziali previsti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Questa norma impone a chi impugna di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a formulare una censura astratta, senza indicare gli elementi concreti su cui si basava la sua critica alla sentenza impugnata. La motivazione della Corte d’Appello, considerata logicamente corretta, non è stata scalfita da argomentazioni precise e puntuali.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a un atto così formulato, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che l’assenza di specificità impedisce al giudice dell’impugnazione di individuare con chiarezza i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
Le Motivazioni
La decisione si fonda sul principio che il processo di impugnazione non è un’occasione per un riesame generalizzato del caso, ma un controllo mirato su specifici punti della decisione precedente. Se i motivi non sono specifici, l’appello perde la sua funzione e si trasforma in una richiesta esplorativa, non consentita dalla legge. La genericità, quindi, equivale a un’assenza di motivi validi, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Come conseguenza diretta, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione è un requisito imprescindibile. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso richiede un’analisi meticolosa della sentenza da impugnare e l’individuazione chiara e argomentata dei vizi che si intendono denunciare. Per le parti, è la conferma che un’impugnazione superficiale o non adeguatamente motivata non ha alcuna possibilità di successo e comporta, anzi, ulteriori conseguenze economiche. La chiarezza e la precisione non sono solo questioni di stile, ma requisiti di legge che determinano l’esito stesso del giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava gli elementi specifici a sostegno della critica mossa contro la sentenza impugnata, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un motivo di ricorso per non essere considerato generico?
Per non essere considerato generico, un motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sono alla base della censura formulata, consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza prelimi Tribunale di Torino di condanna per i reati di cui ai capi A) B) D) F) di furto monoa per il reato di cui al capo C) di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti diversi dai contanti;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazio quanto alla mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, c c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza i logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura form consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.