Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali dell’atto di impugnazione nel processo penale. Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della sua genericità, ribadendo un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario articolare critiche precise e circostanziate. Questo caso evidenzia come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso precluda al giudice la possibilità di esercitare il proprio sindacato, rendendo l’impugnazione inefficace.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 29 ottobre 2024. L’imputato, cercando di ottenere la riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello sperato, arenandosi su un ostacolo di natura procedurale prima ancora di poter discutere il merito della questione.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede interamente nella valutazione della struttura e del contenuto del ricorso. I giudici hanno constatato che l’atto di impugnazione era formulato in termini generici. In altre parole, il ricorrente non aveva indicato in modo chiaro e specifico ‘gli elementi che sono alla base della censura formulata’.
Questa carenza è risultata fatale. La legge processuale, infatti, richiede che chi impugna una sentenza non si limiti a manifestare un generico dissenso, ma individui con precisione i punti della decisione che contesta e le ragioni giuridiche o fattuali a sostegno della propria tesi. Un ricorso che non soddisfa tale requisito è considerato ‘aspecifico’ e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione spiegando che la genericità del ricorso impedisce al giudice dell’impugnazione di adempiere alla sua funzione. Se non vengono chiaramente individuati ‘i rilievi mossi’ alla sentenza impugnata, la Corte non è messa nelle condizioni di ‘esercitare il proprio sindacato’. Il controllo di legittimità presuppone infatti una critica puntuale e argomentata al provvedimento contestato. In assenza di ciò, il ricorso si traduce in una richiesta di riesame generale del processo, attività che non rientra nei poteri della Cassazione.
La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato ricorso inammissibile. A questa declaratoria è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazione inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede rigore, precisione e chiarezza. Non è sufficiente elencare dei motivi, ma è indispensabile svilupparli in modo analitico, collegandoli strettamente alle parti della sentenza che si intendono criticare e alle norme di legge che si assumono violate. La decisione serve da monito: un’impugnazione superficiale o non adeguatamente argomentata non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi la propone. La specificità non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per un efficace esercizio del diritto di difesa.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non indicava in modo specifico gli elementi e i rilievi mossi contro la sentenza impugnata, impedendo così al giudice di esercitare la propria funzione di controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso non indica ‘gli elementi che sono alla base della censura formulata’?
Significa che l’atto di impugnazione non specifica quali parti della sentenza sono contestate e per quali ragioni giuridiche o di fatto. Manca una critica puntuale e argomentata, limitandosi a una contestazione generale non sufficiente per legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29897 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 17/12/1960
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime
cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi di motivazione
in ordine all’affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 3 della
sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Cons liere esten ore
Il Presidente