Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale in Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di formulare motivi di impugnazione chiari e specifici. Quando un appello è vago, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo condannato con una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha cercato di contestare la dichiarazione di responsabilità, criticando la correttezza della motivazione fornita dai giudici di secondo grado.
Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il primo vaglio della Corte, quello di ammissibilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non valuta se il ricorrente avesse ragione o torto), ma si ferma a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto stesso di impugnazione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Secondo la Cassazione, i motivi presentati dal ricorrente erano “generici per indeterminatezza”. In altre parole, le critiche alla sentenza della Corte d’Appello erano state formulate in modo talmente vago da non permettere ai giudici di legittimità di comprendere quali fossero gli specifici errori contestati. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta “logicamente corretta”, il ricorso si limitava a una censura astratta, senza indicare gli elementi concreti su cui si basava il dissenso. Questo ha impedito alla Corte di esercitare il proprio ruolo di controllo, rendendo di fatto l’impugnazione inefficace.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza; è indispensabile articolare critiche precise, puntuali e ben argomentate. Ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente, spiegando chiaramente perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata, sia in punto di diritto che di fatto. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche un aggravio di costi per l’imputato. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati, in violazione dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere specifici?
Significa che l’atto di impugnazione deve indicare in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che si contestano nella sentenza impugnata, permettendo al giudice di individuare esattamente i punti su cui è chiamato a decidere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ELBASAN( ALBANIA) il 23/08/1983
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte d motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.