Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19558 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 15/11/1978
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la nullità della sentenza per
violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. avendo il giudice di appello rigettato l’istanza di rinvio è manifestamente infondato
iattesa la tardività
dell’istanza e trattandosi, inoltre, di trattazione cartolare;
che, inoltre, «il difensore non ha diritto al rinvio dell’udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in
quanto la facoltà riconosciuta all’imputato di nominare l’avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed
esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo» (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere termine a difesa, in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque
giorni prima dell’udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità). (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Di, Rv. 267804 – 01)
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e l’indeterminatezza e, la genericità della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.