Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento delicato in cui la precisione e il rigore tecnico sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione non adeguatamente formulata possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di riesame. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere quali sono gli errori da evitare.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente lamentava, in sostanza, due aspetti: la valutazione delle prove che aveva portato alla sua condanna e la congruità della pena inflitta, ritenuta troppo severa e non attestata sul minimo edittale. L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello non avesse spiegato in modo completo i criteri utilizzati per fondare la sua decisione, lasciando zone d’ombra nel percorso argomentativo.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (cioè non ha stabilito se l’imputato fosse colpevole o se la pena fosse giusta), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione.
La Corte ha stabilito che il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Analisi del Ricorso Inammissibile e le Sue Cause
Secondo i giudici, il ricorrente si è limitato a formulare delle “mere deduzioni assertive”. In altre parole, ha espresso il suo disaccordo con la sentenza impugnata in modo generico, senza fornire un’argomentazione specifica e critica capace di individuare i presunti errori logici o giuridici commessi dalla Corte d’Appello. Non è sufficiente affermare che la motivazione è carente; è necessario spiegare perché è carente, indicando i passaggi illogici o le prove travisate.
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse, al contrario, “congrua e logica”, e che le lamentele del ricorrente non consentissero al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato, proprio per la loro indeterminatezza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Il ricorso in Cassazione non è un’occasione per un terzo riesame completo del processo, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Per consentire questo controllo, è indispensabile che la parte che impugna identifichi con precisione i vizi che ritiene inficino il provvedimento. Un’impugnazione che si limita a ripetere le doglianze già espresse nei gradi precedenti o a lamentare genericamente un’ingiustizia, senza un confronto critico e puntuale con le argomentazioni del giudice d’appello, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, richiede massima perizia. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono banali: oltre a rendere definitiva la condanna, comportano per il ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di costruire un’argomentazione solida, specifica e tecnicamente ineccepibile, che non si limiti a contestare l’esito del giudizio ma che ne smonti, punto per punto, le fondamenta giuridiche e logiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti di specificità dei motivi previsti dall’art. 581, comma 1, del codice di procedura penale. Le critiche alla sentenza precedente erano generiche e assertive, non consentendo alla Corte di Cassazione di individuare i presunti errori di diritto o di logica da esaminare.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano mere “deduzioni assertive”?
Significa che il ricorrente ha semplicemente affermato il proprio disaccordo con la decisione della Corte d’Appello, senza supportare le sue lamentele con argomentazioni giuridiche specifiche, critiche puntuali alla motivazione della sentenza o l’indicazione di prove che sarebbero state valutate erroneamente. In pratica, ha espresso un’opinione critica senza fornire una base giuridica concreta per essa.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31399 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 29/07/1974
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’assenza o comunque la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 581, comma 1, cod. proc. pen.;
che, infatti, a fronte della congrua e logica motivazione della sentenza impugnata in punto sia di responsabilità che di congruità della pena inflitta dal primo giudice, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe esplicitato compiutamente i criteri di valutazione delle prove sulle quali ha fondato la conferma della colpevolezza e non avrebbe indicato il percorso argomentativo sottostante al diniego di una pena attestata sul minimo edittale;
che si tratta di mere deduzioni assertive non supportate da alcuna argomentazione specifica di critica, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.