Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Requisiti Formali
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sua genericità. Questa decisione serve come un importante monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e conformi ai requisiti di legge, in particolare a quanto stabilito dall’art. 581 del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che ne aveva affermato la responsabilità penale. Il ricorso, tuttavia, è stato sottoposto al vaglio di ammissibilità della Corte Suprema.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello del rispetto delle forme. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda interamente sulla violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici supremi, l’atto di impugnazione era affetto da un vizio di genericità. In altre parole, il ricorrente si è limitato a formulare delle critiche vaghe e non specifiche alla sentenza impugnata.
Nello specifico, il ricorso mancava di:
1. Puntuale indicazione delle ragioni di diritto: Non erano state esplicitate chiaramente le norme di legge che si assumevano violate dalla Corte d’Appello.
2. Congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato: L’atto non conteneva riferimenti precisi ai passaggi della sentenza di secondo grado che si intendevano contestare.
3. Indicazione della decisività delle questioni irrisolte: Non è stato spiegato perché le questioni sollevate, se accolte, avrebbero potuto portare a una decisione diversa.
Questa carenza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio potere di controllo (il cosiddetto “sindacato”), poiché non era possibile comprendere quali fossero i reali punti di doglianza. Un ricorso formulato in questi termini non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento è un chiaro promemoria per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede la massima precisione e diligenza. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una decisione, ma è necessario “smontare” la motivazione del giudice precedente, indicando con esattezza dove e perché si ritiene che abbia sbagliato, supportando ogni contestazione con specifici riferimenti normativi e fattuali. In assenza di questi elementi, il rischio concreto è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna a sanzioni pecuniarie. La specificità non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per permettere al sistema giudiziario di funzionare correttamente.
Che cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice lo respinge senza esaminarne il contenuto (il merito), perché l’atto non rispetta i requisiti formali e procedurali richiesti dalla legge.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era generico e non specificava in modo puntuale le ragioni di diritto, i riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata e la decisività delle questioni sollevate, come imposto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. In questo caso, la sanzione è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MANFREDONIA il 25/12/1984
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, prospettando deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati congrui riferimenti motivazione dell’atto impugnato, nonché del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2024.