Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione è troppo generica
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Questa ordinanza offre uno spunto essenziale per comprendere perché non basta un semplice dissenso per contestare una sentenza, ma occorre un’analisi critica e puntuale.
I fatti del caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Palermo decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si basavano su due punti principali: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo sia all’accertamento della sua responsabilità penale, sia alla determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dalla ricorrente fossero del tutto generici e, soprattutto, privi dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. In sostanza, la difesa si era limitata a formulare affermazioni generali, senza creare un vero e proprio ‘nesso critico’ con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito nelle precedenti sentenze. Questo ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla legittimità della decisione impugnata.
Le motivazioni: la genericità che porta all’inammissibilità
La motivazione della Corte si concentra interamente sulla violazione dell’art. 581 c.p.p. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente, quindi, limitarsi a enunciare un disaccordo con la decisione precedente. È necessario, invece, smontare e criticare punto per punto il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza, evidenziandone le presunte falle logiche o le errate applicazioni della legge.
Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse ‘coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta’. A fronte di ciò, la ricorrente aveva opposto solo ‘affermazioni generiche’, che non consentivano ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. L’impugnazione, in questo modo, si trasforma in un atto sterile, incapace di innescare una revisione efficace della decisione.
Le conclusioni: le conseguenze pratiche del ricorso generico
Le implicazioni di una declaratoria di inammissibilità sono severe. Oltre a rendere definitiva la condanna, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come previsto in questi casi, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione non è una mera formalità, ma un atto giuridico complesso che richiede rigore, specificità e un’argomentazione tecnica approfondita. Chi intende percorrere questa strada deve essere consapevole che la genericità e la superficialità non solo non portano al risultato sperato, ma comportano anche significative conseguenze economiche.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a presentare affermazioni generali e non entra nel merito critico della sentenza impugnata, omettendo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che dovrebbero sostenere l’annullamento della decisione, come richiesto dall’art. 581 c.p.p.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in ambito penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
È sufficiente non essere d’accordo con una sentenza per poterla impugnare in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo quanto stabilito dalla Corte, è necessario presentare motivi specifici che contestino in modo critico e argomentato il ragionamento giuridico e le conclusioni della sentenza precedente, non limitandosi a una generica doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato ed alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. la ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Con,estensore GLYPH
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