Ricorso Inammissibile: Conseguenze della Genericità dell’Atto
Presentare un’impugnazione in Cassazione è un passo delicato che richiede il massimo rigore formale. Un ricorso inammissibile non solo impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce l’importanza di rispettare i requisiti di specificità previsti dalla legge, pena la condanna a spese e sanzioni. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico sin dalla sua formulazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha emesso un’ordinanza con cui ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che l’atto presentato non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi discussione sulla sostanza della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Secondo i giudici supremi, l’unico motivo di ricorso presentato era affetto da un vizio insanabile: la genericità. La Corte ha definito il motivo come “generico per indeterminatezza ed al limite della mera apparenza”.
In termini più semplici, il ricorrente non ha spiegato in modo chiaro, specifico e dettagliato quali fossero gli errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello. L’atto mancava dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Un ricorso che si limita a enunciazioni vaghe o a critiche non circostanziate non è sufficiente per attivare il giudizio della Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. La Corte di Cassazione non si è limitata a respingere l’impugnazione, ma ha anche condannato il ricorrente a pagare due somme distinte:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Questa decisione funge da importante monito: la redazione di un ricorso per Cassazione deve essere meticolosa e tecnicamente ineccepibile. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza, ma è indispensabile articolare critiche precise e fondate su specifiche norme di legge. In caso contrario, il tentativo di ottenere giustizia si trasforma in un onere economico aggiuntivo, senza che il caso venga nemmeno discusso nel merito.
Cosa succede quando un ricorso penale è dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché il suo unico motivo è stato giudicato generico per indeterminatezza e al limite della mera apparenza. Mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono esposte in modo vago, non specifico e non circostanziato, senza indicare chiaramente gli errori di diritto o di fatto che si attribuiscono alla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10565 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10565 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 30/10/1997
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è generico per indeterminatezza ed al limite della mera apparenza perché del tutto privo dei requisiti prescritti dall’art 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.