Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nell’ambito del processo penale, la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Un ricorso non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve articolare critiche specifiche e circostanziate contro la decisione che si intende contestare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la vaghezza dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori siano gravate da appelli privi dei requisiti minimi di legge.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, un presunto “travisamento della prova” da parte dei giudici di merito, sostenendo che questi avessero omesso di valutare una prova che egli riteneva decisiva. Tuttavia, nell’atto di ricorso, l’imputato si limitava a enunciare tale vizio in modo astratto, senza fornire indicazioni concrete.
In particolare, non venivano specificati gli elementi probatori che sarebbero stati travisati, né le circostanze precise che avrebbero dovuto essere riesaminate, come ad esempio un’integrazione istruttoria legata alla testimonianza di una persona informata sui fatti. La critica mossa alla sentenza di secondo grado appariva, quindi, priva di concretezza e non permetteva alla Corte di Cassazione di comprendere appieno il fondamento della censura.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era “generico per indeterminatezza” e “aspecifico”.
La Corte ha evidenziato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello logicamente corretta e argomentata, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici alla base della sua censura. Questo ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. In sostanza, non è sufficiente denunciare un vizio; è necessario dimostrarlo, indicando con precisione dove e come il giudice di grado inferiore avrebbe errato.
Le Motivazioni della Decisione
Approfondendo le motivazioni, la Cassazione ha chiarito che il motivo di ricorso era non solo generico, ma anche una mera riproposizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva puntualmente disatteso i motivi di gravame, escludendo la necessità di un’integrazione istruttoria, poiché non erano state specificate le circostanze che avrebbero potuto concretamente “scardinare l’impianto probatorio” esistente.
Un ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se l’atto di impugnazione non fornisce gli strumenti per questo controllo, formulando critiche precise, esso perde la sua funzione e deve essere dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere una critica mirata e argomentata, non una lamentela vaga. Gli avvocati devono prestare la massima attenzione nella redazione degli atti, individuando con precisione i passaggi della sentenza contestata e gli elementi di fatto e di diritto che ne dimostrano l’erroneità. In caso contrario, il rischio concreto non è solo il rigetto nel merito, ma una preliminare e tombale dichiarazione di ricorso inammissibile, con un aggravio di spese per il proprio assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base della decisione, un ricorso è dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, ovvero se non specifica chiaramente gli elementi e le ragioni su cui si fonda la critica alla sentenza impugnata, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non indica gli elementi specifici che sostengono la censura formulata, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo sulla decisione precedente. Nel caso specifico, non sono state indicate le circostanze che avrebbero potuto scardinare l’impianto probatorio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4234 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il 17/07/1982
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per omessa valutazione di una prova decisiva è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, invero, il motivo di ricorso è generico e aspecifico rispetto al tema introdotto con l’atto di appello congruamente scrutinato e argomentato dalla sentenza impugnata;
che la Corte d’appello ha puntualmente disatteso i motivi di gravame escludendo qualsivoglia rilievo all’integrazione istruttoria della teste COGNOME non essendo state, tra l’altro, specificate le circostanze che sarebbero idonee a scardinare l’impianto probatorio;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente