Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione è un momento cruciale in qualsiasi procedimento giudiziario. Tuttavia, per essere efficace, l’atto deve rispettare requisiti formali e sostanziali ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mancanza di motivi specifici. La prassi di rinviare genericamente a scritti precedenti, senza un confronto critico con la decisione impugnata, è stata ancora una volta censurata. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Reclamo Senza Motivi Specifici
La vicenda trae origine dal reclamo presentato da un detenuto avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva dichiarato il reclamo inammissibile. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver agito correttamente. 
Secondo la sua difesa, il reclamo iniziale era stato presentato nei termini, facendo un semplice rinvio “per relationem” a quanto già esposto in una precedente richiesta e riservandosi di presentare motivi aggiuntivi. Successivamente, era stata depositata una memoria, considerata tempestiva, che avrebbe dovuto integrare le ragioni del reclamo. Tuttavia, questa linea difensiva non ha convinto i giudici della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendo la doglianza “manifestamente infondata”. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione del Tribunale di Sorveglianza, spiegando in modo chiaro perché l’impugnazione originaria fosse un ricorso inammissibile.
L’irrilevanza del Riferimento “Per Relationem”
Il punto centrale della decisione riguarda la mancanza di specificità dell’atto di reclamo. La Corte ha sottolineato che un generico riferimento “per relationem” a un’istanza precedente non è sufficiente per soddisfare i requisiti di legge, in particolare quelli previsti dall’art. 581, comma 1-bis, del codice di procedura penale. L’atto di impugnazione deve contenere un confronto diretto e critico con il provvedimento che si intende contestare. In altre parole, non basta dire “mi riporto a quanto già detto”, ma è necessario spiegare perché, alla luce di quelle ragioni, la decisione del giudice precedente sia errata.
La Tardività della Memoria Integrativa
L’altro aspetto cruciale è il ruolo della memoria presentata in un secondo momento. La difesa sosteneva che tale memoria, contenente i motivi specifici, avesse sanato il vizio iniziale. La Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo che la memoria era stata depositata ben oltre il termine previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del reclamo. Una memoria depositata per l’udienza non può recuperare un termine perentorio già scaduto né può sanare un vizio genetico dell’atto di impugnazione come la mancanza di specificità dei motivi. La riserva di presentare motivi aggiuntivi è inefficace se l’atto originario è di per sé invalido.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio di specificità dei motivi di impugnazione, un cardine del nostro sistema processuale. Un’impugnazione non è una generica richiesta di riesame, ma un atto che deve individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Questo permette al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente i limiti del suo esame e alla controparte di difendersi in modo adeguato. L’atto che si limita a un rinvio generico a scritti precedenti, senza un’argomentazione critica rivolta specificamente contro la decisione impugnata, elude questa funzione essenziale e, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa Tecnica
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede cura, precisione e un confronto puntuale con il provvedimento da contestare. Affidarsi a formule generiche o a rinvii “per relationem” rappresenta un rischio altissimo, che può portare a una declaratoria di inammissibilità e alla conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione ribadisce che i termini processuali sono perentori e che i vizi formali e sostanziali dell’atto introduttivo non possono essere sanati da memorie tardive. La specificità non è un mero formalismo, ma una garanzia di un processo equo e ordinato.
 
È valido un ricorso che si limita a richiamare “per relationem” le ragioni esposte in un altro atto?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso è inammissibile se non contiene motivi specifici che si confrontino direttamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Un generico rinvio a un precedente scritto non soddisfa il requisito di specificità richiesto dalla legge.
Se un ricorso iniziale è generico, è possibile integrarlo con una memoria successiva contenente i motivi specifici?
No, se la memoria viene depositata dopo la scadenza del termine perentorio previsto per l’impugnazione. Una memoria tardiva non può sanare il vizio originario di inammissibilità per mancanza di specificità del ricorso principale, in quanto il termine per impugnare è già decorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza fondate ragioni.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5447  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACI CATENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto il 25/1/2021 a seguito di richiesta ex art. 35 ter ord. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge in quanto il reclamo sarebbe stato proposto dal detenuto nei termini con rinvio per relationem a quanto già esposto nella richiesta e riservando ulteriori motivi e che la memoria (erroneamente qualificata ricorso) sarebbe stata tempestivamente depositata nei termini di cui all’art. 127 cod. proc. pen.;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il reclamo è stato correttamente dichiarato inammissibile in quanto l’atto -nel quale vi era un generico riferimento “per relationem” a quanto già esposto nella richiesta originaria- non confrontandosi con il provvedimento impugnato, era privo di specificità (cfr. art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.), a nulla, d’altro canto, rilevando che questo contenesse la riserva di presentazione dei motivi, nel caso di specie sopravvenuta fuori termine solo come memoria depositata per l’udienza, ben oltre il termine previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del reclamo, ultima data utile entro la quale l’impugnazione deve pervenire nel rispetto delle forme di cui all’art. 581 cod. proc. pen.;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del)/ ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024