Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39849 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che complessivamente il ricorso si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemme giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 le c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzio totalmente generiche (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 COGNOME) e come tali inammissibili;
considerato in aggiunta che i motivi presentano gli ulteriori motivi di inammissibilità:
il primo deduce l’errata ricostruzione fattuale, limitandosi a formulare ipot alternative, senza tuttavia indicare ove risieda la manifesta infondate motivazionale;
il secondo motivo non considera che la sentenza di primo e quella di secondo grado formano una ‘doppia conforme’ in punto di affermazione di responsabilità, integrandosi a vicenda, utilizzando i medesimi parametri di valutazione dell prove; in tal senso, il motivo non si confronta con pg. 10 della sentenza di pr grado, ove l’aspetto evocato viene menzionato ed adeguatamente risolto;
il terzo motivo, inerente alla mancata risposta alla richiesta riqualificazi è manifestamente infondato alla luce della risposta implicita fornita dal comples decisionale al punto sollevato, tanto in primo che in secondo grado, evidenziandos la violenza avvenuta in corpore vili e non, come prospettato in via defensionale, in re;
il quarto, quinto e sesto motivo, infine, sono accomunati dalla richiesta questa Corte, di un nuova valutazione delle premesse fattuali del trattamen sanzionatorio, in spregio all’orientamento consolidato di questa Corte per cui og valutazione attinente alla pena sfugge alla revisione di legittimità, qualora ess immune da illogicità manifeste, nel caso concreto nemmeno dedotte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
Il Con igliere estensore
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