Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19528 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19528 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/10/1968
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contestano in maniera del
tutto vaga presunte carenze motivazionali in ordine al giudizio di responsabilità
per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. ascritto alla odierna ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché – a fronte
della congrua motivazione posta dalla Corte territoriale a base del decisum
(si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove, premessa la mancata
contestazione del fatto storico da parte della difesa, si è confermata la decisione del giudice di primo grado, sottolineando l’assenza dei presupposti per la
configurabilità della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen.) – esso risulta generico, per indeterminatezza e aspecificità;
che, a tal proposito, va ricordato come «la funzione tipica dell’impugnazione
è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di
inammissibilità
(ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.