Ricorso inammissibile: l’importanza di non introdurre motivi nuovi in Cassazione
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un errore strategico nella gestione dei gradi di giudizio può compromettere irrimediabilmente la difesa, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la presentazione di motivi di ricorso non sollevati in appello sia una tattica destinata al fallimento, con conseguenze economiche per l’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, specificamente in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici d’appello avessero errato nell’inquadrare legalmente la condotta del loro assistito.
Tuttavia, l’analisi degli atti processuali ha rivelato un dettaglio cruciale che ha cambiato le sorti del ricorso.
La Questione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il fulcro della decisione della Cassazione non risiede nel merito della qualificazione giuridica, ma in una questione puramente procedurale. Il ricorso per Cassazione, infatti, è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate.
Una delle regole fondamentali che governano questo giudizio è il cosiddetto ‘effetto devolutivo’ dell’appello: la cognizione del giudice superiore è limitata ai motivi specificamente dedotti nell’atto di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile ‘riservare’ delle censure per il giudizio di Cassazione se queste potevano e dovevano essere sollevate nel grado precedente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una motivazione netta e inequivocabile, fondata sull’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che le censure relative alla qualificazione giuridica del fatto, presentate per la prima volta in Cassazione, non erano state dedotte con l’atto di appello.
In quella sede, infatti, la difesa si era limitata a invocare l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Non era stata mossa alcuna obiezione circa la correttezza della fattispecie di reato contestata. La Suprema Corte ha quindi ritenuto che tali motivi, oltre ad essere nuovi, fossero ‘disancorati dalla vicenda processuale’, ovvero non collegati a una specifica doglianza già avanzata nel merito.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della strategia processuale: ogni grado di giudizio ha le sue finalità e le sue preclusioni. L’appello è la sede deputata per contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del merito, inclusa la qualificazione giuridica. Tentare di introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti che dovevano essere sviluppati in precedenza si traduce in un ricorso inammissibile. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una difesa completa e ben articolata fin dalle prime fasi del processo, per evitare non solo una pronuncia sfavorevole, ma anche un’ulteriore condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure sulla qualificazione giuridica del fatto non erano state presentate nel precedente atto di appello, configurandosi quindi come motivi nuovi non ammessi nel giudizio di Cassazione.
Quali argomenti erano stati sollevati nell’atto di appello?
Nell’atto di appello, la difesa si era limitata a chiedere l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto, senza contestare la qualificazione giuridica attribuita al reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32863 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure prospettate nel ricorso di NOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla qualifi giuridica del fatto – sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., p non dedotte con l’appello (in cui era invocata solo l’applicazione dell’art. 131-b pen.), e comunque disancorate dalla vicenda processuale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso in Roma, l’11 luglio 2024.