Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere le regole che ne disciplinano l’ammissibilità. Un ricorso inammissibile non viene nemmeno esaminato nel merito, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico, spiegando perché la mera riproposizione dei motivi d’appello non è sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame riguarda un imputato condannato in primo grado dal Tribunale e la cui pena, pari a quattro mesi di reclusione, era stata confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado in merito all’affermazione della sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, che costituiscono un importante monito per chiunque intenda adire il massimo organo della giurisdizione.
La Mancanza di Specificità e la Reiterazione dei Motivi
Il primo punto sollevato dalla Corte è che i motivi del ricorso non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione di secondo grado. Secondo la Cassazione, un ricorso così formulato è solo ‘apparente’ e non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di contestare in modo mirato le ragioni giuridiche della sentenza impugnata.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Cassazione
Il secondo motivo di inammissibilità riguarda la natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte ha ribadito di essere un ‘giudice di legittimità’ e non un ‘giudice di merito’. Questo significa che il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare le prove in modo diverso da come ha fatto il giudice dei gradi precedenti. Il ricorso, invece, tendeva proprio a ottenere una ‘inammissibile ricostruzione dei fatti’ attraverso criteri di valutazione alternativi. La Corte ha specificato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e giuridici e aveva esplicitato chiaramente le ragioni del proprio convincimento.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La motivazione della decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’impugnazione in sede di legittimità deve attaccare la correttezza giuridica e la coerenza logica della sentenza, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. La ripetizione di argomenti già vagliati e la richiesta di una nuova analisi dei fatti sono vizi che rendono l’atto non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante lezione pratica. Chi intende ricorrere in Cassazione deve elaborare motivi di ricorso specifici, che identifichino con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le argomentazioni dei precedenti gradi di giudizio è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello, rendendoli non specifici. Inoltre, il ricorso tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che l’appellante si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza sviluppare una critica mirata e argomentata contro le specifiche ragioni esposte nella sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, nel caso specifico di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato quella del Tribunale capitolino, che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordin all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato – è indeducibile perché fondato s motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso; per altro il motivo di ricorso non è consentito com formulato in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fa mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qual motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il consigliere estensore
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