Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro insegnamento su un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando si presenta un ricorso, non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è indispensabile contestare punto per punto le argomentazioni del giudice. Vediamo come la Corte di Cassazione ha applicato questo principio in un caso di ricorso inammissibile contro il diniego di affidamento in prova.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un individuo, condannato in via definitiva, presentava istanza per essere ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, respingeva la richiesta. La decisione del Tribunale si basava su una valutazione negativa della personalità e della pericolosità sociale del soggetto. In particolare, i giudici avevano evidenziato che il condannato:
1. Aveva già beneficiato in passato di un affidamento in prova, ma ciò non gli aveva impedito di commettere nuovi reati.
2. Non aveva affrontato con un impegno concreto e risolutivo la sua dipendenza dall’alcol.
3. Non aveva intrapreso un percorso specialistico dedicato agli autori di reati di violenza contro la persona.
Di fronte a questo diniego, il condannato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della richiesta di affidamento in prova, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era completamente privo del requisito della specificità, rendendolo non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Rigettato
La Corte ha spiegato che l’unico motivo di ricorso presentato era “non conferente con il percorso logico del provvedimento impugnato”. In altre parole, l’appellante non aveva in alcun modo criticato o contestato le precise argomentazioni su cui il Tribunale di Sorveglianza aveva fondato la sua decisione negativa. Il ricorso era generico e non prendeva posizione sui punti cruciali sollevati dai giudici di merito, ovvero:
* La recidiva e la pericolosità sociale: L’appello non ha fornito elementi per smentire la valutazione del Tribunale secondo cui la commissione di nuovi reati dopo una precedente misura alternativa dimostrava la persistente pericolosità del soggetto.
* La mancata risoluzione della dipendenza: Il ricorso non ha contestato l’affermazione secondo cui la dipendenza da alcol non era stata affrontata con un impegno risolutivo.
* L’assenza di un percorso riabilitativo specifico: Non è stato affrontato il fatto che il condannato non avesse avviato un percorso per autori di violenza.
Poiché l’impugnazione non si confrontava con queste specifiche motivazioni, risultava del tutto inefficace. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze n. 17281/2019 e n. 8825/2017 delle Sezioni Unite), ribadendo che i motivi di ricorso devono essere specifici per essere ammessi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giurisdizionale. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto della richiesta, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro. L’insegnamento pratico è chiaro: un’impugnazione deve essere una critica mirata e argomentata della decisione che si contesta. Ignorare il ragionamento del giudice e presentare motivi generici equivale a una sicura declaratoria di inammissibilità, con una conseguente perdita di tempo e risorse economiche.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo della specificità dei motivi. L’appellante non ha contestato in modo puntuale le ragioni della decisione del Tribunale di Sorveglianza, rendendo l’impugnazione generica e non pertinente.
Quali erano le ragioni del Tribunale di Sorveglianza per negare l’affidamento in prova?
Il Tribunale aveva negato l’affidamento perché il condannato aveva commesso nuovi reati dopo una precedente esperienza analoga, dimostrando una persistente pericolosità sociale, e non aveva affrontato in modo risolutivo la sua dipendenza da alcol né iniziato un percorso specialistico per autori di reati violenti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2558 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 20/07/1989
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso è del tutto privo del requisito della speci dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso non è conferente con il percorso logico del provvedimento impugnato, che ha respinto la istanza di affidamento in prova valorizzando la circostanza che i condannato ha commesso reati dopo una precedente espiazione in affidamento in prova che quindi non ha eliso la sua pericolosità, non ha affrontato con impegno risolutivo la dipendenz da assunzione di alcool da cui è affetto, non ha avviato un percorso specialistico per gli autor reati di violenza alla persona, argomenti tutti su cui il ricorso non prende posizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.