Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Vengono Proposti in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione penale chiarisce un principio fondamentale della procedura: l’importanza di presentare tutte le proprie doglianze al giudice d’appello. Se un motivo di contestazione non viene sollevato in quella sede, non potrà essere recuperato successivamente in Cassazione, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di una strategia difensiva incompleta.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un imputato condannato per i reati di minaccia e danneggiamento. L’unico motivo presentato alla Suprema Corte sosteneva che il reato di minaccia avrebbe dovuto essere considerato ‘assorbito’ da quello di danneggiamento, data la contestualità delle due condotte. In pratica, la difesa riteneva che la minaccia fosse solo una parte dell’azione complessiva di danneggiamento e non un reato autonomo da punire separatamente.
Tuttavia, questo specifico punto non era mai stato sollevato davanti alla Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione introduceva, quindi, una questione nuova che non era stata oggetto di valutazione nel secondo grado di giudizio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Novità della Doglianza
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del nostro sistema processuale: l’effetto devolutivo dell’appello. Questo principio stabilisce che il giudice di secondo grado può decidere solo sulle questioni specifiche che gli vengono sottoposte con i motivi di appello. Tutto ciò che non viene contestato si consolida e diventa definitivo, acquisendo ‘efficacia di giudicato’.
Di conseguenza, presentare per la prima volta in Cassazione un motivo che avrebbe dovuto essere discusso in appello costituisce un’azione processualmente non corretta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti o introdurre nuove valutazioni. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, sulla base di quanto già discusso e deciso. La questione dell’assorbimento tra reati, nel caso specifico, richiedeva accertamenti fattuali (come la valutazione della contestualità e dell’intenzione) che dovevano essere specificamente richiesti e analizzati dalla Corte d’Appello.
Non avendolo fatto, il ricorrente ha precluso a sé stesso la possibilità di far valere tale argomento. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza (tra cui le sentenze n. 4712/1982 e n. 2343/2019), secondo cui ‘il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile’.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nel determinare la causa di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per ogni imputato e difensore: l’atto di appello deve essere redatto con la massima cura e completezza. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere esplicitato e argomentato in quella sede. Dimenticare o trascurare un motivo di impugnazione significa, nella maggior parte dei casi, perderlo per sempre. La strategia processuale deve essere definita in modo completo sin dal secondo grado, poiché le porte della Cassazione sono aperte solo per controllare la legittimità delle decisioni già prese, non per introdurre nuove battaglie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato alla Corte di Cassazione, relativo all’assorbimento di un reato in un altro, non era stato sollevato nel precedente giudizio d’appello, rappresentando quindi una questione nuova non valutabile in sede di legittimità.
Cosa significa che un punto della sentenza acquista ‘efficacia di giudicato’?
Significa che una parte della decisione del giudice di primo grado diventa definitiva e non più contestabile se non viene specificamente impugnata con i motivi d’appello. Di conseguenza, quel punto non può più essere messo in discussione nei successivi gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la legge (art. 616 c.p.p.) prevede la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38961 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38961 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che, nel caso in esame, il reato di minaccia deve ritenersi assorbito in quello di danneggiamento, attesa la contestualità della condotta;
considerato che la questione non risulta devoluta con il gravame e richiede accertamenti in fatto che dovevano essere specificamente prospettati al giudice dell’appello e non possono essere presentati per la prima in sede di legittimità, atteso che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, Ł inammissibile, poichØ la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME Fenza, Rv. 274346);
rilevato , pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Ord. n. sez. 14423/2025
CC – 21/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO