Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di appello. Esiste un ulteriore grado di giudizio, la Corte di Cassazione, che però ha regole e funzioni molto specifiche. Comprendere i limiti di questo giudizio è fondamentale, come dimostra una recente ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo perché la Corte ha preso questa decisione e quali lezioni pratiche possiamo trarne.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite i suoi legali, ha sollevato tre principali motivi di doglianza per chiedere l’annullamento della condanna, sperando in un riesame della sua posizione da parte della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati in blocco, ritenendoli non consentiti dalla legge in questa fase del giudizio. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Ripetitività delle Censure e Questioni di Merito
I primi due motivi del ricorso sono stati liquidati come ‘meramente riproduttivi’. In pratica, la difesa non ha fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta basandosi sugli elementi a carico, come una perizia grafologica, e sottolineando l’inverosimiglianza della tesi difensiva. Tentare di far passare questa doglianza come un ‘travisamento della prova’ è stato visto dalla Corte come un espediente per ottenere un’indebita rivalutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità.
La Censura sulla Pena: Un’Opposizione Generica
Anche il terzo motivo, relativo all’eccessiva severità della pena (tre anni di reclusione e la mancata concessione delle attenuanti generiche), è stato considerato inammissibile. La Corte ha sottolineato come la doglianza fosse puramente oppositiva e di merito. Inoltre, un punto cruciale ha pesato sulla decisione: la difesa non aveva sollevato contestazioni specifiche sulla motivazione della pena nel precedente atto di appello. Il giudice di primo grado aveva chiaramente indicato i fattori che lo avevano portato a stabilire una pena superiore al minimo legale, e questa motivazione non era stata validamente contestata nel grado precedente.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del merito. Il suo compito non è stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, né decidere quale sia la pena ‘più giusta’, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e del codice di procedura. Un ricorso che, di fatto, chiede di rifare il processo o di rivalutare le prove e le decisioni discrezionali del giudice, come la quantificazione della pena, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Questo serve come deterrente contro impugnazioni presentate con finalità meramente dilatorie o senza validi motivi di diritto.
In secondo luogo, la pronuncia offre un interessante spunto sulla condanna alle spese della parte civile. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite, la Corte ha deciso di non condannare l’imputato al pagamento delle spese legali della parte civile in questa sede. La ragione risiede nel fatto che, di fronte a un’inammissibilità così palese, l’attività difensiva della parte civile non è stata considerata essenziale per contrastare la pretesa dell’imputato. Si tratta di un principio di economia processuale che bilancia gli interessi in gioco quando l’esito del ricorso è, per così dire, già scritto.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando presenta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, come la mera riproposizione di argomentazioni già respinte o la richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove, che spetta ai giudici di merito e non alla Cassazione.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, l’imputato deve sempre pagare le spese legali della parte civile?
Non necessariamente. Come stabilito in questo caso, se l’inammissibilità del ricorso è manifesta, la Corte può ritenere che l’attività difensiva della parte civile non sia stata strettamente necessaria e, di conseguenza, può non condannare l’imputato al pagamento delle relative spese per il giudizio di Cassazione.
È possibile contestare la severità di una pena davanti alla Corte di Cassazione?
Sì, ma solo se si lamenta un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del giudice che ha determinato la pena. Non è possibile, come nel caso esaminato, presentare una contestazione generica sulla sua ‘eccessività’, poiché si tratterebbe di una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21411 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOLOGNA NOME NOME a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letta la memoria difensiva con cui si contrasta la ipotizzata inammissibilità del ricorso, ribadendo le argomentazioni sostenute nella impugnazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti:
il primo e il secondo motivo da censure meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-5, dove la Corte di appello ha spiegato gli elementi “a carico” derivanti dalla perizia grafologica, la irrilevanza delle allegazioni difensive, tenuto conto anche della scelta del rito, e la inverosimiglianza della tesi difensiva), nella non consentita prospettiva – evocando impropriamente il vizio del travisamento della prova – di una rivalutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di legittimità;
il terzo motivo da doglianze sul trattamento sanzioNOMErio meramente oppositive e di merito (eccessività e severità della pena, ingiustificato accanimento e punizione abnorme), posto che alcun elemento era stato in ogni caso allegato dalla difesa con l’appello per contestare la motivazione sul punto della sentenza di primo grado che aveva indicato specificatamente i fattori che avevano portato ad attestare la pena sopra il minimo edittale (anni tre di reclusione) e non concedere le attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato infine che non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, come invece richiesto da quest’ultima, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite, non avendo in questa Sede la stessa parte civile – a fronte della già rilevata inammissibilità del ricorso – effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716).
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il GLYPH /04/2024.