Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza n. 4188/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito nel nostro sistema giudiziario. Questa decisione ribadisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità, chiarendo che la Suprema Corte non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti. Analizziamo insieme i dettagli di questo provvedimento per comprendere le ragioni della declaratoria di inammissibilità e le sue conseguenze.
Il Contesto Processuale: Un Appello Replicato
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso il proprio legale, ha tentato di portare all’attenzione della Corte di Cassazione le proprie doglianze, invocando presunti vizi di violazione di legge e di motivazione, come previsto dall’articolo 606 del codice di procedura penale. Tuttavia, come vedremo, la forma e la sostanza del ricorso si sono rivelate inadeguate a superare il vaglio preliminare della Corte.
La Decisione della Corte: i Limiti del Giudizio di Legittimità e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto perentoria, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano nettamente le funzioni della Suprema Corte rispetto a quelle dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Un punto cruciale della decisione è la constatazione che i motivi del ricorso erano meramente “riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi” dal giudice precedente. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuovi e specifici argomenti critici contro la logica giuridica della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni. Questo approccio è considerato inefficace, poiché il ricorso per cassazione deve basarsi su una critica mirata e specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata, non su una generica riproposizione delle proprie tesi.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha inoltre evidenziato come i motivi fossero volti a “prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Questo tocca il cuore della funzione della Corte di Cassazione. Essa è un giudice di “legittimità”, il cui compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è un giudice di “merito”, pertanto non può riconsiderare le prove (testimonianze, documenti, perizie) per formare un nuovo convincimento sui fatti. Chiedere alla Cassazione di farlo equivale a snaturarne la funzione e conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i motivi di ricorso, sebbene formalmente invocassero i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., erano in realtà estranei al perimetro del giudizio di legittimità. I giudici hanno specificato che il ricorso non era “scandito da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata”. Inoltre, è stata rilevata l’assenza di una “pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali”. Di conseguenza, il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, senza dimostrare un errore logico-giuridico manifesto nel ragionamento del giudice d’appello, si è scontrato con i principi fondamentali che regolano il ricorso per cassazione. La declaratoria di inammissibilità è stata quindi la logica conseguenza di un’impostazione errata dell’impugnazione.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla corretta redazione dei ricorsi per cassazione. La decisione finale non solo ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello, ma ha anche comportato conseguenze economiche per il ricorrente. La Corte, infatti, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. In conclusione, per avere una chance di successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e rigorosamente ancorate ai vizi di legittimità consentiti dalla legge, evitando qualsiasi tentativo di ridiscutere il merito dei fatti.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è proposto per motivi non consentiti dalla legge, come la richiesta di una nuova valutazione delle prove (riesame del merito), oppure quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente chi ha torto o ragione sui fatti (merito), ma controllare che i giudici dei tribunali e delle corti d’appello abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente, senza errori di diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La principale conseguenza è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) alla Cassa delle ammende come sanzione per aver presentato un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CELICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi, con cui apparentemente si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.