Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede il rispetto di regole procedurali molto rigide. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: non tutti gli argomenti sono validi per contestare una decisione. L’ordinanza in esame chiarisce perché un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva respinto la sua richiesta di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso si basava essenzialmente su due motivi:
1. Una critica alla valutazione delle sue condizioni di salute, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato adeguatamente una relazione sanitaria recente.
2. La presunta violazione di alcuni principi costituzionali, in particolare quelli relativi alla funzione rieducativa della pena e alla tutela della salute.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Corte Suprema una nuova e diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice precedente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta di detenzione domiciliare, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano tra quelli che la legge consente per un ricorso in Cassazione. Di conseguenza, oltre a respingere l’istanza, hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni dell’inammissibilità, basandosi su due pilastri argomentativi distinti.
Il Tentativo di Riesame del Merito
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti. Il ricorrente sosteneva che una relazione sanitaria non fosse stata considerata, ma la Corte ha evidenziato come, al contrario, l’ordinanza impugnata citasse espressamente quel documento, traendone però conclusioni opposte a quelle sperate dal condannato, ovvero la compatibilità del suo stato di salute con il regime detentivo.
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non stabilire se una prova sia stata valutata bene o male nel merito. Chiedere una “non consentita rilettura degli elementi di fatto” è un errore che porta direttamente a un ricorso inammissibile.
L’Errata Deduzione della Violazione Costituzionale
Il secondo motivo, relativo alla violazione di norme della Costituzione, è stato anch’esso respinto per una ragione puramente tecnica. L’articolo 606 del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione. Tra questi non figura, in via diretta, la “violazione di norme costituzionali”.
La Corte ha precisato che tale violazione può, al più, essere il fondamento per sollevare una questione di legittimità costituzionale di una legge, ma non può essere usata come un autonomo motivo di ricorso per cassazione. Poiché nel caso di specie non era stata formalmente proposta una questione di legittimità, anche questo motivo è stato ritenuto non consentito dalla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che il ricorso in Cassazione è uno strumento di legittimità, non di merito. È inutile tentare di convincere la Suprema Corte a riesaminare le prove o a sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. In secondo luogo, evidenzia l’importanza di formulare i motivi di ricorso nel rigoroso rispetto delle categorie previste dalla legge. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma genera anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi non consentiti dalla legge. In particolare, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice precedente e denunciava la violazione di norme della Costituzione, che non costituisce un motivo diretto di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p.
È possibile denunciare una violazione della Costituzione in un ricorso per Cassazione?
No, la violazione di norme costituzionali non è inclusa nell’elenco tassativo dei motivi di ricorso per Cassazione previsto dall’art. 606 del codice di procedura penale. Può, tuttavia, costituire il presupposto per sollevare una questione di legittimità costituzionale, che è una procedura diversa e non è stata proposta nel caso specifico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 53 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 53 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 25/01/1991
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui in data 6.12.2023 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto una istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare;
Considerato che con il primo motivo si invoca sostanzialmente una rivalutazion nel merito dell’ordinanza impugnata, principalmente sulla base di un argoment inesatto, e cioè che non si sia tenuto conto di una relazione sanitaria del 24.11.2023, la quale è invece espressamente citata dal Tribunale di Sorveglianza, per dare atto, peraltro, che da essa si tragga la conferma della compatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime detentivo;
Considerato che con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 27, comma 3, e 31 Cost., laddove, i l’inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, che nel caso di specie non è stata proposta (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME, n.m. sul punto; sez. 2, n. 12623 del 13/12/20 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto, per un verso, si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata e, per l’altro, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 26.9.2024