Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale in Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase delicata dove non si discutono più i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi di appello generici e non specifici. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la Corte valuti i ricorsi e quali errori possono portare a un rigetto immediato, con conseguente condanna alle spese.
Il Contesto: Un Appello contro la Condanna
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. La difesa ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, articolando il proprio ricorso su diversi punti critici, tra cui la presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano di essere esaminati punto per punto.
Il Primo Motivo: La Critica Generica
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione della responsabilità penale, definendo la motivazione della Corte d’Appello come ‘contraddittoria e manifestamente illogica’. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, questa censura era del tutto generica. La difesa non ha indicato in modo esplicito e argomentato quali fossero i punti specifici della decisione impugnata da criticare. Invece di un’analisi puntuale, il ricorso si è limitato a prospettare una critica generale, tentando di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, come l’attendibilità della persona offesa. Questo tipo di valutazione, definita ‘giudizio di merito’, è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado e non può essere riconsiderata in sede di Cassazione.
Il Secondo Motivo: Attenuanti, Disegno Criminoso e Recidiva
Anche gli altri motivi sono stati giudicati inammissibili per ragioni simili.
La difesa si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte d’Appello aveva chiaramente motivato la sua decisione basandosi sulla gravità del fatto, evidenziata dalla pluralità delle condotte illecite. Il ricorso, secondo la Cassazione, non si è confrontato con questa specifica motivazione, rendendo la doglianza inefficace.
Analogamente, le argomentazioni relative all’assenza di un medesimo disegno criminoso e alla recidiva sono state ritenute generiche di fronte alle motivazioni puntuali fornite dalla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte di Cassazione è un monito per chiunque intenda adire l’ultimo grado di giudizio. I giudici hanno ribadito che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di riesaminare le prove e i fatti già valutati. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche, pertinenti e argomentate contro le ragioni di diritto della decisione impugnata. Prospettare censure generiche o che mirano a una rivalutazione fattuale equivale a presentare un ricorso inammissibile, destinato al rigetto. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse fornito una ‘ampia motivazione’ su tutti i punti contestati, motivazione con cui la ricorrente non si è mai realmente confrontata in modo costruttivo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la specificità è la chiave per l’ammissibilità di un ricorso in Cassazione. La decisione non solo pone fine al percorso giudiziario dell’imputata, ma comporta anche conseguenze economiche significative: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come promemoria dell’importanza di redigere ricorsi che vadano al cuore delle questioni giuridiche, evitando critiche vaghe e non pertinenti, che non solo non hanno possibilità di successo, ma espongono anche il proprio assistito a ulteriori sanzioni.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché le censure erano del tutto generiche. Il ricorso non ha enunciato né argomentato in modo specifico i rilievi critici contro le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata, tentando invece di ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di Cassazione.
Su quali basi la Corte ha confermato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto inammissibile anche questo motivo perché la sentenza d’appello aveva già motivato il diniego valorizzando la gravità del fatto e la pluralità delle condotte illecite. Il ricorso non ha affrontato specificamente questa motivazione, limitandosi a una contestazione generica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità della ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisi impugnata, avuto riguardo alla ampia motivazione resa dalla sentenza impugnata in punto di attendibilità della persona offesa, giudizio di merito non rivedibile questa sede (cfr. fgg. 6-8);
considerato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che la Corte, ha motivato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto per la pluralità delle condotte illecite, elementi con i quali la ricorrente non si confronta;
che la Corte ha motivato anche la rilevata assenza del medesimo disegno criminoso con i fatti di resistenza, differenziando temporalmente gli eventi con motivazione tratta da dati di fatto non rivedibili in questa sede;
che le deduzioni sulla recidiva sono generiche a fronte della motivazione offerta dalla sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigliere Estensore