Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, la formulazione di motivi specifici. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una secca declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento di spese e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Ancona. L’imputato, per difendersi, aveva addotto una particolare giustificazione: la sua presenza in casa al momento dei fatti contestati non era stata percepita dall’esterno perché, a causa di problemi di udito, non aveva risposto al citofono. Questa versione difensiva, tuttavia, non aveva convinto i giudici di merito, che avevano ritenuto non veritiera la sua narrazione e confermato la sua responsabilità penale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione del diritto. Il ricorso, secondo gli Ermellini, era affetto da “genericità” rispetto alla motivazione, solida e congrua, della Corte di Appello.
In sostanza, il ricorrente non ha sollevato una questione di violazione di legge, ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti (la veridicità dei suoi problemi di udito), attività preclusa in sede di legittimità. Tali profili, incidenti su “apprezzamenti in fatto”, non possono essere oggetto di una autonoma rivalutazione da parte della Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria e chiara. La Corte di Appello aveva adeguatamente spiegato perché la versione difensiva dell’imputato non fosse credibile. Il ricorso, invece di contestare specifici vizi logici o giuridici di tale ragionamento, si è limitato a riproporre una tesi fattuale già respinta. Questo configura un motivo generico, che non si confronta realmente con la decisione impugnata, rendendo così il ricorso inammissibile.
La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che disciplina le conseguenze dell’inammissibilità. Tale norma prevede non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto o su vizi manifesti della motivazione. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento e può rivelarsi molto costosa. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta redazione dell’atto di impugnazione, che deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle giuridiche, e non limitarsi a riproporre una diversa lettura della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era affetto da genericità, in quanto non contestava specifici vizi della sentenza impugnata ma mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Qual era la tesi difensiva dell’imputato?
L’imputato sosteneva di non aver risposto al citofono a causa di problemi di sordità, giustificando così la sua apparente assenza dall’abitazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7614 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7614 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ASCOLI PICENO il 30/11/1962
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell’abitazione dell’imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sordità, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 20 gennaio 2025
Il Presidente