Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso non è automatico. La Corte ha regole procedurali molto rigide e, se non rispettate, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, respingendo l’atto per vizi di forma o di sostanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come e perché ciò accade, delineando tre errori fatali che un ricorrente può commettere.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto
La vicenda riguarda un imputato che, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su tre distinti motivi, con i quali cercava di smontare la decisione dei giudici di merito e ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, l’esito è stato completamente diverso da quello sperato.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
L’analisi della Corte si è concentrata non sul contenuto della vicenda, ma sulla correttezza procedurale dei motivi presentati. Vediamo come ogni singolo motivo è stato giudicato.
Primo Motivo: Una Critica alla Motivazione
Il ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, criticando il ragionamento seguito dai giudici d’appello. La Cassazione ha liquidato questo motivo come ‘manifestamente infondato’. I giudici supremi hanno chiarito che la motivazione della Corte d’Appello era logica e priva di vizi. Il tentativo del ricorrente di offrire una ‘lettura alternativa’ dei fatti non è consentito in sede di legittimità, dove la Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge, non riesamina le prove.
Secondo Motivo: La Questione Nuova
Il secondo motivo lamentava una presunta genericità del capo d’imputazione. Anche questo è stato dichiarato inammissibile. La ragione? Questa specifica doglianza non era mai stata sollevata nel precedente giudizio d’appello. La legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) prevede che non si possano introdurre in Cassazione motivi nuovi. Si verifica così un’interruzione della ‘catena devolutiva’, che impedisce al giudice superiore di pronunciarsi su punti non discussi in precedenza.
Terzo Motivo: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
L’ultimo motivo tornava a criticare la motivazione della sentenza, ma lo faceva in modo generico e indeterminato. Secondo la Corte, il ricorso non specificava quali elementi della decisione impugnata fossero errati né forniva argomenti precisi a sostegno della censura, violando i requisiti dell’art. 581 c.p.p. Un motivo così formulato non permette al giudice di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, è considerato inammissibile.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, la Corte non è un terzo grado di merito. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, non può riconsiderare i fatti del processo come farebbe un giudice di primo o secondo grado. I motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono, per definizione, inammissibili.
In secondo luogo, il principio devolutivo impone che il perimetro del giudizio di impugnazione sia definito dai motivi presentati. Introdurre questioni nuove in Cassazione è una pratica vietata, perché priverebbe la controparte e i giudici dei gradi precedenti della possibilità di discutere tali punti. Infine, la specificità dei motivi è un requisito essenziale. L’atto di impugnazione deve essere un dialogo tecnico con la sentenza che si contesta, non una generica lamentela. Il ricorrente deve indicare con precisione le parti del provvedimento che ritiene errate e le ragioni giuridiche a supporto della sua tesi. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto sterile, incapace di attivare un controllo giurisdizionale effettivo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un rigore tecnico assoluto. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto che sappia formulare i motivi di ricorso nel pieno rispetto delle stringenti regole procedurali, evitando censure generiche, la proposizione di questioni nuove o la richiesta di una rivalutazione del merito dei fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni procedurali, come quando i motivi sono manifestamente infondati, quando si sollevano questioni non presentate nel precedente grado di appello, o quando i motivi sono formulati in modo generico e non specifico, come stabilito dal codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è formulato in modo vago, senza indicare chiaramente e specificamente quali parti della sentenza impugnata si contestano e per quali ragioni giuridiche. Ciò impedisce al giudice di comprendere il rilievo mosso e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44694 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PENNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profi motivazionale in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logi ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4) facendo applicazio di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto sussistenza del reato, sicchè le argomentazioni difensive si risolvono in una lettura alterna del merito non consentita in questa sede;
Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la genericità del capo di imputazione, non è stata dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 2), con interruzione della catena devolutiva sul punto;
Osservato che l’ultimo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazio posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ed articolata con motivazione persuasiva, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitar proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre ente