Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. La Corte Suprema ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Vediamo perché.
La Vicenda Processuale
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato solleva tre principali motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento della condanna. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, rigetta in blocco il ricorso, dichiarandolo inammissibile. L’analisi della Corte si concentra non sul merito delle accuse, ma sulla struttura stessa dei motivi di ricorso.
I Criteri per un Ricorso Ammissibile in Cassazione
La Corte esamina e smonta, uno per uno, i tre motivi presentati dalla difesa, evidenziando le ragioni tecniche che portano a dichiarare il ricorso inammissibile.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo lamentava una presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte lo liquida rapidamente, definendolo una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, non è sufficiente riproporre le stesse critiche, ma è necessario formulare una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata, dimostrando un errore di diritto. Limitarsi a offrire una lettura alternativa dei fatti non è consentito.
Secondo Motivo: La Genericità della Censura
Il secondo motivo contestava la motivazione della sentenza di condanna. Anche in questo caso, la Corte lo ritiene inammissibile, ma per “genericità e indeterminatezza”. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, un motivo di ricorso deve indicare con precisione gli elementi che si contestano. Il ricorso in esame, invece, era privo di tali requisiti, non consentendo alla Corte di individuare i rilievi specifici e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Terzo Motivo: I Limiti al Sindacato sulla Pena
Infine, la difesa si doleva dell’eccessività della pena. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la quantificazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, esercitato sulla base degli articoli 132 e 133 del codice penale, è insindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente giustificato la sua decisione, rendendo la censura infondata.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di comportarsi come un giudice di terzo grado, riesaminando i fatti e le valutazioni discrezionali già compiute nei precedenti gradi. I motivi erano “soltanto apparenti”, non specifici e non pertinenti al ruolo della Cassazione. La Corte sottolinea come il ricorso debba essere una critica mirata a specifici errori di diritto e non un generico lamento sulla sentenza.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano formulati con estremo rigore tecnico, specificità e pertinenza. Ripetere argomenti già respinti, criticare genericamente la motivazione o contestare l’entità della pena senza evidenziare una manifesta irragionevolezza sono strategie destinate al fallimento. Il risultato non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese processuali e di una sanzione economica, come la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati non sono consentiti dalla legge (ad esempio, se chiedono una nuova valutazione dei fatti), oppure se sono formulati in modo generico, indeterminato o come semplice ripetizione di argomenti già discussi e respinti in appello.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
No, di norma non è possibile. La determinazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione del giudice è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, non semplicemente perché si ritiene la pena troppo severa.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è ‘generico’ quando non indica in modo specifico e chiaro quali sono gli elementi della sentenza impugnata che si contestano e le ragioni giuridiche della critica. In pratica, non permette al giudice di comprendere esattamente qual è il presunto errore di diritto e dove si trova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l’inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), limitandosi la difesa a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, tra l’altro con riferimento a reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti all’odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel caso concreto in assenza di qualsiasi irragionevolezza;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, in particolare a pagina 5 della sentenza impugnata, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pre ente