Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il 16/01/1978
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dei reati ascritti, nonché violazione di legge in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privi di specificità, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio, senza pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01; Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501 – 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254797 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 5 sull’inattendibilità delle dichiarazioni dell’imputato circa l’origine del possesso, sulla disponibilità della refurtiva in ragione delle modalità di ritrovamento e sulla condotta minacciosa alla luce delle dichiarazioni della vittima; pagg. 5 e 6 sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto da soggetti pericolosi);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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